Il nuovo codice deontologico approvato dopo la riforma professionale


In attuazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale approvata nel dicembre 2012, nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il nuovo codice deontologico forense. Il testo approvato è stato predisposto dalla Commissione Deontologica coordinata da Stefano Borsacchi, consultati Ordini ed Associazioni, anche attingendo dalla giurisprudenza formatasi in materia deontologica.

L’impianto del nuovo codice

Il nuovo codice finalizzato innanzitutto alla tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione si compone di settantatré articoli (rispetto ai sessanta del precedente codice), divisi in sette titoli :

  • principi generali 1-22
  • rapporti con i clienti e la parte assistita 23-37
  • rapporti tra colleghi 38-45
  • doveri dell’avvocato nel processo 46-62
  • rapporti con i terzi e controparti 63-68
  • rapporti con le istituzioni forensi 69-72
  • disposizione finale (73)

Le novità riguardano, oltre nuovi ambiti sotto il profilo deontologico, quali «Doveri dell’avvocato nel processo» e «Rapporti con le istituzioni», «la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazione delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato» (v. comunicato stampa del CNF del 04/02/14), avendo tenuto conto, spiega lo stesso coordinatore della Commissione, Borsacchi «del quadro di riferimento normativo della legge professionale, che in diversi snodi sottolinea e declina il pubblico interesse al corretto esercizio della professione e che è completato da una coerente delineazione di principi generali che vanno a costituire il titolo I del codice deontologico» (v. la newsletter CNF n.181 del 04/02/2014).

Principi Generali

«Il primo titolo è dedicato ai principi generali, tra i quali quello di indipendenza e autonomia e di leale concorrenza; di diligenza (qualità della prestazione) e di competenza, di aggiornamento e formazione continua; il dovere di adempimento di ogni onere fiscale, previdenziale, assicurativo, contributivo. Le informazioni sull’attività professionale dovranno essere coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività» (v. comunicato stampa CNF cit.), richiamando, in particolare, l’art. 3.2 della legge professionale che, in termini specifici, indica per l’esercizio della professione i principi di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. E’ ribadito il divieto di accaparramento di clientela.

Rapporti con i clienti e parte assistita

Nei rapporti con i clienti e parte assistita assume rilievo il momento iniziale del rapporto professionale con gli obblighi informativi della prevedibile durata della causa, della possibilità di avvalersi della mediazione, dei relativi costi, quindi del preventivo scritto se richiesto, della comunicazione degli estremi della polizza assicurativa.

«L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto. Il dovere di corretta informazione prevede che l’avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato» (v. comunicato stampa CNF cit.)

Peraltro, proprio in tema di pubblicità recente giurisprudenza del CNF ha ritenuto costituiscano illecito disciplinare, in quanto non trasparenti e veritiere, forme di pubblicità «occulta» o di pubblicità «indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa», perché «incompatibili con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività», principio cardine che impone la distinzione tra informazione (consentita) e pubblicità commerciale. L’informazione, pertanto, è ammessa con ogni mezzo, anche attraverso il web, ma il sito «deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. Non sono ammessi banner pubblicitari» (v. la pagina di codicedeontologico-cnf.it; cfr. anche le sentenze CNF 06/06/2013, n. 89, 07/05/2013, n. 74, 07/05/2013, n. 72)

E’ escluso anche e soprattutto l’accaparramento di clientela via internet, costituendo illecito disciplinare, ad esempio, come precisa il CNF «l’informazione, diffusa anche attraverso il web, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale con un messaggio di natura meramente commerciale» (v. la pagina di codicedeontologico-cnf.it; cfr. anche le sentenze CNF 06/06/2013, n. 89, 07/05/2013, n. 74, 07/05/2013, n. 72).

Rapporti con i colleghi

Il terzo titolo è dedicato ai rapporti con i colleghi. «Nel proprio studio l’avvocato dovrà favorire la crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato» (v. comunicato stampa CNF cit.).

Doveri dell’avvocato nel processo

Il quarto titolo «ha il compito di sistematizzare previsioni sparse in diversi ambiti. In questo contesto, è stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior concretezza in un ambito particolarmente delicato. Anche nuove facoltà –come la notifica in proprio- o nuovi sistemi organizzativi conteranno su un presidio disciplinare ad hoc per favorirne l’applicazione» (v. comunicato stampa CNF cit.).

Rapporti con le Istituzioni forensi

In merito al quinto titolo «si segnala l’obbligo di collaborazione dell’avvocato iscritto ma soprattutto viene sanzionata pesantemente l’attività volta a favorire candidati durante l’esame di abilitazione, soprattutto da parte dell’avvocato-commissario d’esame» (v. comunicato stampa CNF cit.)

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Approvato nella stessa seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio in via definitiva anche il regolamento che disciplina la elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, cui la legge forense demanda il controllo disciplinare degli iscritti agli albi, il nuovo codice deontologico verrà presentato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine il 19 febbraio prossimo e, per favorirne la più ampia conoscibilità, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore decorsi sessanta giorni, determinando la cessazione delle norme previgenti.

Documenti & materiali

Scarica il nuovo Codice Deontologico Forense
Leggi il comunicato stampa del CNF del 04/02/14
Leggi la newsletter CNF n.181 del 04/02/2014
Leggi la pagina di codicedeontologico-cnf.it dedicata alla pubblicità
Scarica la sentenza CNF, 06/06/2013, n. 89
Scarica la sentenza CNF, 07/05/2013, n. 74
Scarica la sentenza  CNF, 07/05/2013, n. 72

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