Con il DL n. 63/2013 (pubblicato sulla GU n. 130 del 5/6/2013) convertito nella Legge n. 90/2013 (pubblicata sulla GU n. 181 del 3/8/2013) sono entrate in vigore le nuove norme in materia di certificazione energetica degli edifici. Il precedente attestato di certificazione energetica (ACE) diventa ora attestato di prestazione energetica (APE).
Dal momento del suo rilascio L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a condizione che non vi siano stati nel frattempo interventi di ristrutturazione riguardanti l’edificio, dovendo in tal caso essere contestualmente aggiornato.
Non è obbligatorio il rilascio dell’APE laddove l’edificio sia stato precedentemente dotato di ACE, purchè esso sia in corso di validità e conforme alla Direttiva 2002/91/CE.
La novità principale e più significativa della recente modifica normativa riguarda il fatto che “l’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
In particolare L’APE deve essere fornito dal proprietario (o locatore) dell’immobile e deve essere messo a disposizione dell’aquirente (o conduttore) già in fase di trattative, per poi essere materialmente consegnato al momento della stipula del contratto. Inoltre, la ‘classe’ energetica dovrà essere inserita negli annunci di vendita onde non incorrere in sanzioni.
Per maggiori informazioni sull’argomento si segnala un recente contributo reso dal Consiglio Nazionale del Notariato 020813_Prime_note_Segnalazione_novita_APE, nonchè la nota resa dall’Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) http://www.ance.it/search/ultimenotizie.aspx?docId=13213&id=19&pcid=13&pid=11