In gazzetta la legge sul “caporalato”: contrasto del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento economico/Parte 1 L. 29/10/2016, n. 199. Contrasto ai fenomeni del lavoro nero (c.d. caporalato)


Dal 04/11/2016 sono vigenti le nuove disposizioni riguardanti il contrasto del fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, nonché il riallineamento delle condizioni economiche retributive del lavoro in agricoltura.

Oltre alla segnalazione della notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 03/11/2016, n. 257 della L. 29/10/2016, n. 199, nel presente post approfondiamo le misure per contrastare il lavoro nero che intervengono in maniera incisiva sul fenomeno del c.d. caporalato.

Contrasto del fenomeno del lavoro nero (c.d. caporalato): il novellato art. 603-bis c.p.

L’art. 603-bis c.p. viene oggi sostituito con un nuovo testo che interviene sul concetto di “caporalato”, definendone il termine ad ampio raggio come «intermediazione illegale e sfruttamento lavorativo», fenomeni che si verificano prevalentemente nell’ambito del lavoro in agricoltura.

Rispetto alla precedente versione, la fattispecie novellata distingue la fattispecie base dalla fattispecie aggravata allorquando i fatti siano commessi dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori con violenza o minaccia.

Nel primo caso, la fattispecie base è punita con la reclusione da 1 (uno) a 6 (sei anni) e con la multa da € 500 a € 1.000 per ciascun lavoratore che sia:
1) reclutato allo scopo di essere destinato al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizzato, assunto o impiegato come manodopera (anche mediante l’intermediazione di cui al n. 1) di cui sopra, in condizioni di sfruttamento e di approfittamento dello stato di bisogni in cui versi tale lavoratore.

Nel secondo caso, la fattispecie aggravata da violenza o minaccia è punita con la pena della reclusione da 5 (cinque) a 8 (otto) anni e con la multa da € 1.000 a € 2.000 per ciascun lavoratore reclutato nelle condizioni sopra descritte.

Permangono anche nella nuova formulazione i medesimi “indici” di sfruttamento (tra cui, la reiterata difformità o comunque sproporzione di trattamento economico rispetto ai CCNL, nonchè la violazione della normativa concernente l’orario di lavoro, i permessi, i riposi, etc.; la violazione delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e la sussistenza di condizioni di lavoro, metodi di lavoro o situazioni alloggiative degradanti per il lavoratore) e l’aggravante specifica (per l’impiego di lavoratori in numero superiore a 3 alle condizioni sopra descritte, minori in età non lavorativa o l’aver esposto i lavoratori ad un grave pericolo) già previsti nel precedente testo normativo.

Nel nuovo testo viene, invece, introdotta una circostanza attenuante imperniata sulla collaborazione degli imputati diretta sia all’individuazione o alla cattura dei concorrenti nel reato sia all’evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguente ulteriori.

E’, inoltre, prevista la confisca obbligatoria – anche nell’ipotesti di patteggiamento e con salvezza dei diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che tali beni appartengano a persona estranea al reato.

Ove la confinsca non sia possibile, verrà disposta

«la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valora corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

Da ultimo, è prevista, in luogo del sequestro dell’azienda, il controllo giudiziario della medesima presso cui è stato commesso il reato: cioè a dire, qualora non sia possibile procedere all’interruzione dell’attività per non creare un danno economico all’azienda o ai livelli occupazionali, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina di uno o più amministratori giudiziari con il precipuo compito di affiancare l’imprenditore nella gestione aziendale e con l’obbligo di riferire al giudice circa l’andamento dell’attività aziendale ed eventuali irregolarità.

Documenti & materiali

Potreste scaricare da questo link il testo integrale della L. 29/10/2016, n. 199

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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