Nel post pubblicato il 10/10/2017 su questo blog vi abbiamo illustrato le indicazioni offerte Protocollo d’intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia civile, teso ad uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale, anche tramite accordi con l’autorità giudiziaria.
Nel presente post approfondiremo, invece, il contenuto del secondo protocollo adottato dal CNF, ovverosia il «Protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense contenente le linee guida in materia di patrocinio a spese llo Stato nei procedimenti di protezione internazionale» firmato il 07/07/2017 ed avente come finalità sia quela di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia posta a carico dello Stato, sia, soprattutto, quella di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito di tali procedimenti.
L’intesa tra i due organismi forensi nasce dalla presa d’atto della situazione venutasi a creare sul territorio nazionale, in particolare, in considerazione del fatto che
«l’aumento del numero dei migranti nel nostro Paese non può essere percepito come un fenomento straordinario, avendo ormai assunto, per la sua considerebole entità, carattere strumentale», nonché, visto, «l’esponenziale aumento dei procedimenti per l’ottenimento della protezione internazionale, venutasi a determinare nei diversi uffici giudiziari competenti per effetto degli imponenti flussi migratori, registrati soprattutto nell’ultimo biennio»
e, considerato ulteriormente che,
«le prassi non omogenee adottate sia dall’Autorità Giudiziaria, sia dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati in materia di ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato, attualmente disciplinate dall’art. 16 del D.LGS 25/2008»
ed alla luce delle recenti modifiche apportate al D.LGS. cit. dal recente DL 13/2017, convertito in L. 46/2017, regolante il procedimento giurisdizionale e, segnatamente, tra le altre, la trattazione collegiale, nonché una articolata regolamentazione della partecipazione del richiedente e l’abolizione del secondo grado di merito.
Posta tale doverosa premessa, va ulteriormente considerato che il diritto di asilo ha natura inviolabile e, come tale, la sua attuazione, richiede la rimozione degli elementi ostativi alla corretta applicazione della normativa vigente in tema di protezione internazionale ed al riconoscimento dello status di rifugiato, anche mediante la fruizione del patrocinio a spese dello Stato qui in esame.
Alle luce di tali considerazioni, l’adozione di protocolli condivisi da parte dell’autorità giudiziarie ed i COA di competenza in applicazione dei principi espressi Protocollo d’intesa in analisi dovrà garantire ai soggetti richiedenti asilo, una difesa effettiva, nonché la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio e la presenza di un inteprete la cui retribuzione sia anch’essa posta a carico dello Stato.
Per gli avvocati sarà, quindi, più semplice redigere la richiesta, stante la conclamata difficoltà dei richiedenti di documentare i requisiti formali previsti dalla normativa italiana, al momento dell’esame della domanda di ammissione, in via provvisoria, al gratuito patrocinio. Per consentire una evasione celere delle richieste saranno predisposte adeguate strutture operative presso i COA di riferimento, organismi che dovranno valutare l’idoneità e l’autosufficienza dell’autocertificazione dell’interessato, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 94 DPR 115/2002, richiamato dallo stesso art. 16 D.LGS. 25/2008.
Il Protocollo in esame riporta, inoltre, l’auspicio che non sia disposta automaticamente la revoca del beneficio in caso di rigetto nel merito della domanda di protezione internazionale o di riconoscimento dello status di rifugiato politico, nonché, al fine di assicurare pienezza del diritto di difesa nei confronti del richiedente la protezione internazionale
«i Tribunali ed i C.O.A. territorialmente competenti possano stipulare convenzioni con enti e/o associazioni che assicurino l’assistenza, fin dal primo momento, in conformità a quanto richiesto dall’attuale normativa, anche secondaria, in tema di incarichi da assegnare agli ausiliari del giudice, di un interprete qualificato, equamente retribuito ex DPR n. 115/12, che parli la lingua conosciuata dal richiedente la protezione internazionale».
In tema di liquidazioni dei compensi dei difensori ammessi al gratuito patrocinio, invece, le Parti sottoscriventi auspicano che negli emanandi protocolli dei singoli uffici giudiziari e dei COA vengano indicate linee guida circa la redazione dell’istanza di liquidazione, anche mediante prospetti di richiesta di liquidazione concordati, tenendo in conto il principio dell’equità del compenso per la prestazione professionale, nonché, altresì, determinando le modalità di presentazione delle stesse all’A.G. per una pronta liquidazione.
Documenti&Materiali
Scarica il testo del Protocollo d’intesa tra il CSM ed il CNF contenente linee guida in materia di patrocinio