Gratuito patrocinio e compensazione delle spese di lite Nota a Cass. Civ., II, 23/03/2018, n. 7292

«Qualora il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate e il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo, l’obbligo di pagamento è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese di cui agli artt. 91 e ss. codice di rito».

Secondo la Cassazione Civile, sez. II, 23/03/2018, n. 7292, qualora il difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi l’obbligazione di pagamento è disciplinata dagli artt. 91 e ss. CPC.

Nel caso di specie, il ricorrente proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione.

Nella sostanza le doglianze attenevano al fatto che erano state liquidate solo le spese documentate e non anche i compensi per lo svolto giudizio di opposizione.

La Corte territoriale, nonostante l’accoglimento dell’opposizione, non riteneva di liquidare i compensi spettanti al difensore stante la «posizione processuale non oppositiva assunta» dall’amministrazione interessata.

Come noto, l’art. 91 CPC impone al Giudice, in sentenza, di liquidare le spese a favore della parte vittoriosa, mentre la possibilità di compensare le spese ai sensi dell’art. 92 CPC è consentita unicamente in ipotesi di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.

Tali (gravi ed eccezionali) ragioni devono essere riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia

«senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in questa circostanza la sostanziale soccombenza della parte (Cass., Sez. Terza, Sent. 19 ottobre 2015, n. 21083)»

da indicarsi in modo esplicito e tassativo nella motivazione della sentenza.

La Cassazione, ritenendo che la Corte di Appello di Bologna, pur non esprimendosi in maniera esplicita, avesse operato una compensazione parziale delle spese di lite, ha chiarito che le motivazioni addotte dalla Corte territoriale non possano considerarsi gravi, in quanto la sola mancata opposizione dell’amministrazione e, quindi, la sua contumacia, non possa ritenersi valevole a fondare la compensazione delle spese.

Conseguentemente, la Cassazione ha cassato il provvedimento impugnato, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, che dovrà provvedere  a definire la causa anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, uniformandosi ai principi innanzi esposti.

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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