Gratuito patrocinio: l’avvocato può operare la compensazione con i debiti fiscali


Il Ministero della giustizia con una circolare datata 08/06/2018, diffusa dal CNF, ha chiarito applicazioni e modalità di ammissione della compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari degli avvocati evenienti dalle liquidazioni (e successive fatturazioni) del patrocinio a spese dello Stato.

Il chiarimento è pervenuto a seguito della segnalazione da parte del CNF alla Direzione generale della circostanza che presso alcuni Uffici giudiziari, i crediti liquidati in favore degli avvocati per l’attività svolta nell’ambito di un processo penale come difensori d’ufficio non vengono ammessi alla procedura di compensazione citata,

«nell’ipotesi in cui il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure quando l’assistito è persona irreperibile (art. 117 d.P.R. cit.)».

Tale prassi – ci fa sapere il Ministero – non sarebbe corretta, in ragione del fatto che

«qualunque credito maturato ai sensi degli artt. 82 ss. del d.P.R. 115/2002 deve poter essere portato a compensazione, e dunque anche quelli che derivino dall’attività del difensore d’ufficio in ogni caso e senza necessità del previo tentativo di recupero, indipendentemente dalla circostanza che il difensore abbia tentato il recupero dei crediti o che l’assistito sia o meno irreperibile».

Finalmente il chiarimento che in tanti colleghi auspicavano. Non vi è ragione, infatti, di dubitare che anche i crediti in esame possano essere oggetto di compensazione.

Documenti&Materiali

Scarica il testo della Circolare Min. Giustizia 08/06/2018

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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