E’ stato pubblicato in G.U. (Serie Generale n. 186 del 12/08/2015) il D.M. 07/05/2015, con cui il ministero della Giustizia ha aggiornato il limite massimo reddittuale al di sotto del quale è possibile accedere al gratuito patrocinio.
L’importo di € 11.369,24, ex art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, è dunque aggiornato ad € 11.528,41.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. cit., per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello stato il limite reddituale sopra indicato deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi.
Il medesimo art 76 prevede, inoltre, che nel computo vanno considerati anche i redditi esenti Irpef o comunque soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, nonché i redditi posseduti dai famigliari conviventi con il beneficiario, salvo il caso in cui gli interessi del richiedente siano in contrasto con quelli dei famigliari conviventi.
Nel solo ambito del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale l’art. 92 del D.P.R. in questione prevede, altresì, che nel caso vi siano altri famigliari conviventi con il richiedente, alla soglia reddituale per poter accedere al beneficio (oggi € 11.528,41) si sommano € 1.032,91 per ciascun famigliare.
Come detto ciò vale solo nell’ambito del processo penale e la somma di € 1.032,91 non è stata oggetto del recente adeguamento Istat, previsto invece per il limite reddituale base.