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Il Tribunale di Firenze interviene, con un’interessante ordinanza (Trib. Firenze, Sez. III, 07/05/2015), sul tema della mediazione e, in particolare, sulla questione del versamento delle relative indennità da parte dei contendenti.
Il caso
Il caso è semplice. Due parti esperiscono il procedimento di mediazione, ma al primo incontro non viene svolta alcuna attività, stante il mancato versamento degli oneri previsti dall’organismo adito.
Viene comunque redatto il relativo verbale negativo e la causa perviene all’istruttore.
Quest’ultimo, tuttavia, qualifica senz’altro
«illegittimo il comportamento dell’Organismo di mediazione nella misura [in cui: N.d.R.], come riferito dal difensore, sia stato condizionato l’esperimento della mediazione al previo pagamento dei relativi oneri»,
rimettendo, dunque, le parti dinanzi a diverso organismo di mediazione, per completare il procedimento.
La decisione torna ancora una volta sulla vexata quaestio degli oneri di mediazione, già affrontata da TAR e Consiglio di Stato (su cui vi abbiamo aggiornato nei nostri articoli del 29/01/2015, 04/02/2015, 28/04/2015), sebbene sotto un profilo particolare, forse più convincente.
Documenti & materiali
Scarica l’ordinanza Trib. Firenze, Sez. III, 07/05/2015