Nel rito del lavoro il termine breve per impugnare non decorre dalla notifica del solo dispositivo Nota a Cass. Civ., Sezione Lavoro, 17/05/2017, n. 12372

«La sentenza appellabile ai sensi degli artt. 339, primo comma, e 433, primo comma cod.proc.civ., anche, quindi, quella resa nel rito del lavoro, salva la particolare ipotesi prevista dal secondo comma del medesimo art. 433, è quella che contiene tutti gli elementi elencati nell’art. 132, primo comma, cod.proc.civ. e che è pubblicata a norma del successivo art. 133 cod.proc.civ.; in caso di notificazione del solo del solo dispositivo della sentenza (sempre che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 433, comma 2, cod.proc.civ.), non decorre il termine breve per l’impugnazione; ove, peraltro, il dispositivo non sia seguito dalla motivazione bensì da un atto con cui si attesti il mancato deposito della motivazione per impedimento del giudicante, l’onere di impugnazione, con il conseguente avvio dei termini per impugnare, sorge solo in seguito alla comunicazione da parte della cancelleria del mancato deposito della motivazione» (massima ufficiale).

La Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente sentenza 17/05/2017, n. 12372 ha elaborato il principio di diritto sopra enunciato chiarendo quale sia il dies a quo di decorrenza del termine breve per impugnare nell’ipotesi in cui alla parte soccombente venga notificato il solo dispositivo della sentenza emessa in un giudizio di lavoro, in difetto di motivazione della sentenza medesima.

Nello specifico caso, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione avverso al sentenza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dalla ricorrente medesima contro la sentenza del Tribunale di primo grado. Più precisamente, l’Inps avendo ricevuto la notifica del solo dispositivo, ha depositato il ricorso in appello oltre il termine breve per impugnare (trenta giorni), allorquando dunque non risultava ancora depositata la motivazione della sentenza di primo grado. Successivamente, nel medesimo giudizio di primo grado, era stata emessa una nota del Presidente del Tribunale con cui veniva comunicato che non sarebbe stata emessa la motivazione per impedimento del giudice.

Il principale motivo di ricorso proposto dall’Inps si fonda sull’assunto che nel rito di lavoro la notifica del solo dispositivo di sentenza non fa sorgere l’onere della parte di impugnarlo, salvo che non sia avviata l’esecuzione sulla base del dispositivo (art. 433, 2° co., C.P.C.).

Nel ritenere fondato tale motivo, la Cassazione, richiamando alcuni propri precedenti, ha inoltre precisato che nel rito del lavoro l’onere di impugnazione e dunque il rispetto dei termini va collegato non al deposito del dispositivo, o meglio alla sua notificazione, bensì al deposito della motivazione della sentenza ovvero al deposito del provvedimento con cui il presidente del Tribunale ha dato atto dell’impedimento del giudice e dell’assenza di motivazione della sentenza. Sicchè è solo da tale momento che può dirsi sorto in capo della soccombente l’onere di impugnare, con conseguente erroneità della sentenza che ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dall’Inps.

L’unica eccezione, come sopra precisato, è costituita dall’ipotesi prevista dall’art. 433, 2° co., C.P.C. in cui sia iniziata l’esecuzione in base al dispositivo ed al solo scopo di investire il giudice del gravame della decisione in ordine all’istanza di sospensione dell’esecuzione.

Documenti & Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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