Gratuito Patrocinio: la standardizzazione della liquidazione dei compensi del difensore Protocollo d'intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (materia civile)


Qualche mese fa il CNF ha adottato due protocolli d’intesa su base nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, rispettivamente:

– il «Protocollo d’intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (materia civile)» trasmesso a tutti i Presidenti dei COA ed ai Presidenti delle Unioni Regionali Forensi in data 08/05/2017, finalizzato ad uniformare le liquidazioni su tutto il territorio nazionale, anche tramite accordi con l’autorità giudiziaria;

– il «Protocollo d’intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense contenente le linee guida in materia di patrocinio a spese llo Stato nei procedimenti di protezione internazionale» firmato il 07/07/2017 ed avente come finalità sia quello di garantire la presenza di un interprete la cui retribuzione sia posta a carico dello Stato, sia, soprattutto, quello di assicurare al difensore un compenso effettivo e commisurato alla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito di tali procedimenti.

E’ solo oggi, ad alcuni mesi dall’adozione, che si può percepire l’effettiva portata di tali documenti e di seguito analizziamo il contenuto del primo.

Il protocollo per la liquidazione standardizzata dei compensi in materia civile

Il documento in questione, come detto, è rivolto solo alla materia civile e, segnatamente, a tutti gli oggetti ministeriali rientranti nei procedimenti sotto elencati ed è stato voluto dal CNF, sollecitato da più parti, stante l’esigenza di giungere ad una valutazione rispettosa del decoro della professione forense ed il più possibile omogenea, nonchè in considerazione del fatto che il D.M. 55/2014 attualmente in vigore prevede ampi margini di discrezionalità sia nei criteri che nella quantificazione dei compensi professionali.

Considerato ulteriormente che l’Erario ha carattera nazionale, il rischio di una mancata standardizzazione potrebbe generare una ingiustificata disparità di trattamento non solo tra i diversi fori ove operano i difensori iscritti negli elenchi per la fruizione del gratuito patrocinio,  ma anche tra provvedimenti di liquidazioni emessi nello stesso foro.

Alla luce di tale doverosa premessa, il protocollo in esame, ritenuto che non possano essere ulteriormente decurati i parametri medi stabilti dal D.M. cit. stabilisce dei compensi fissi, parametrati all’attività svolta, al valore della causa ed, ancor più in generale, al tipo di procedimento. Più specificatamente il documento precisa, inoltre, che:

«…- In riferimento ad alcune tipologie di procedimenti sia opportuno individuare, come già avvenuto in alcuni protocolli stipultati a livello locale, un parametro unico forfettario relativo all’intero giudizio (ad es. separazioni consensuali e divorzi su ricorso congiunto).
– Vada sempre applicato, tenuto conto del sopra citato art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, il rimborso spese generali del 15% nonché indicata la maggiorazione per IVA e CPA».

Infine, in attuazione della recente disposizione di cui all’art. 83, co. 3-bis, D.P.R. n. 115 del 2002. introdotta dall’art. 783 L. 28/12/2015, n. 208 che recita

«il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»

il protocollo individua temporalmente il momento in cui il difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio deve depositare, ove possibile, l’istanza di liquidazione:

«– per il rito ordinario: contestualmente agli atti conclusivi (comparsa conclusionale e/o memoria di replica) ovvero all’udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., o all’udienza di precisazione delle conclusioni se vi è rinuncia ai termini di cui all’art. 190 c.p.c.;
– per il rito del lavoro: contestualmente all’udienza di discussione;
– per i procedimenti in camera di consiglio: entro i cinque giorni precedenti la data fissata per l’udienza in camera di consiglio».

Vi suggeriamo di analizzare il dettaglio delle schede apposte in calce al protocollo e suddivise secondo tabelle standardizzate che incrociano attività (es. fase di studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; etc….) e valore della controversia o del procedimento diversificate per Autorità Giudiziaria:

– Giudice di Pace;

– Tribunale (civile; lavoro; volontaria giurisdizione; esecuzioni; fallimentare; arbitrato);

– Corte d’appello;

– Cassazione e giurisdizioni superiori.

L’esame del secondo documento di cui si è detto sopra, ovverosia il Protocollo d’intesa tra il CSM e il CNF contenente le linee guida in materia di gratuito patrocinio nei procedimenti di protezione internazionale, sarà oggetto di separato approfondimento nei prossimi giorni…

Documenti&Materiali

Scarica il testo del Protocollo d’intesa su base nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (materia civile)

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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