«L’accettazione della notifica via PEC da parte del curatore fallimentare non è idonea a completare e perfezionare l’iter di trasmissione e deposito dell’atto di opposizione ex art. 98 legge fallimentare».
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4787 depositata il 1/03/2018.
La vicenda
Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 98 L. Fall. avverso lo stato passivo del fallimento in quanto ritenuto tardivo, poichè depositato oltre il trentesimo giorno decorrente dalla comunicazione di cancelleria.
Per la cassazione di tale decreto ricorre l’istante denunziando la circostanza che il giudice di merito non avrebbe considerato che l’iter notificatorio doveva considerarsi perfezionato con l’avvenuta (nei termini) accettazione della notifica telematico effettuata dal reclamente presso l’indirizzo pec del curatore fallimentare. E, dunque, il reclamo avrebbe dovuto considerarsi tempestivo.
Nel ritenere inammissibile il ricorso, la Cassazione evidenzia che il ricorrente non opera alcuna censura in ordine alla ratio decidendi del decreto de quo: ovverosia, la conclamata tardività del “deposito” del ricorso avvenuto oltre lo spirare del termine (perentorio) di 30 giorni previsto dall’art. 99, 1° co., L. Fall.
A nulla, dunque, rileva ed anzi risulta fuorviante il motivo di censura sopra menzionato avente ad oggetto un ritenuto perfezionamento della notifica telematica del ricorso in opposizione presso il curatore.
Secondo la Cassazione, dunque, tale omissione
«impedisce, per difetto di specificità del ricorso, un più diretto scrutinio della portata del citato deposito, che, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 1, appare non assolto in generale dalla mera notifica telematica al curatore (invece puntualmente prevista dalla L. Fall., art. 93, comma 2, per l’insinuazione al passivo), implicando semmai la notifica telematica all’ufficio».
Tale ultima notifica è invece regolata dall’art. 16 bis, 7° co., D.L. 18/10/2012, n. 179 secondo cui
«il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».
E, dunque, secondo il dettato normativo, il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.
Trattandosi di questione su cui l’impugnazione non contiene alcuna censura pertinente, il ricorso è pertanto inammissibile.
Documenti & materiali
Scarica il testo integrale dell’ordinanza Cass. Civ., I, 01/03/2018, n. 4787