Validità della lettera di licenziamento sottoscritta da persona diversa dal datore Cass. Civ., sez. Lavoro, 16/05/2017, .. 12106

«La produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima» (massima ufficiale).

La vicenda che ha portato la sezione lavoro della Cassazione ad elaborare il principio di diritto sopra richiamato trae origine dal licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo ad una lavoratrice mediante una lettera che recava la sottoscrizione dell’allora legale rappresentante dell’azienda, la quale, sentita nel giudizio relativo all’impugnativa del licenziamento da parte della lavoratrice, aveva negato tale circostanza.

I giudici di primo e secondo grado respingevano il ricorso della lavoratrice, la quale da ultimo ricorreva alla Corte di Cassazione per vedere dichiararsi l’inesistenza della lettera di licenziamento poichè provvista di una falsa sottoscrizione e, come tale, dunque, non suscettibile di convalida o ratifica.

Di conseguenza il licenziamento avrebbe dovuto considerasi inefficace (o nullo secondo la giurisprudenza: cfr. Cass. n. 18087/2007) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 L. 604/1966 difettando la comunicazione per iscritto del licenziamento, come richiesto dalla norma appena citata.

La Cassazione ha rilevato come la società controricorrente avesse prodotto in sede di merito la lettera di licenziamento, con la conseguenza che

«deve trovare applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata (richiesta ad substantiam, come avviene per la lettera di licenziamento), priva di firma di parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione, a condizione che tale produzione avvenga – appunto – ad opera della parte stessa (cfr, ex allis, Cass. n. 13548/06; Cass. n. 2826/2000) nel giudizio pendente nei confronti dell’altro contraente o, deve ritenersi in caso di atto unilaterale inter vivos e a contenuto patrimoniale (la cui disciplina è equiparata ex art. 1324 c.c., in quando compatibile, a quella dei contrNatti), nei confronti del relativo destinatario se si tratta di atto recettizio (e tale è il licenziamento)».

Documenti & Materiali

Scarica il testo della sentenza Cass. Civ., sez. Lavoro, 16/05/2017, n. 1210 

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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