Apprendisitato: contratto bi-fasico e tutele applicabili Brevi note su Cassazione, Sezione Lavoro, 13/07/2017, n. 17373


«Il contratto di apprendistato, anche nel regime di cui alla l. 19 gennaio 1955 n. 25 (applicabile “ratione temporis”), deve essere considerato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da una prima fase contraddistinta da una causa mista (con il normale scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione cui si aggiunge quello tra attività lavorativa e formazione professionale) ed una seconda fase eventuale, condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., che rientra nel novero del rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, al contratto di apprendistato non può essere applicata la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito, una volta accertata l’illegittimità-inefficacia del licenziamento, aveva riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni che sarebbero maturate dal momento del licenziamento al termine del contratto di apprendistato)».

E’ il principio di diritto enunciato dalla recentissima sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, 13/07/2017, n. 17373.

Il caso

Un apprendista tornitore, licenziato per motivi disciplinari, impugnava il licenziamento così intimato in quanto ritenuto illegittimo. Il giudice del lavoro, con sentenza confermata anche in grado di appello, accoglieva la domanda in primo grado dichiarando l’inefficacia del licenziamento in ragione della sua invalidità. Conseguentemente condannava il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore-apprendista una indennità risarcitoria dell’importo di € 22.048,78, somma corrispondente alla misura delle retribuzioni che sarebbero maturate dal licenziamento al termine del contratto di apprendistato.

Con l’articolazione di tre motivi di censura, il datore di lavoro ha indi proposto ricorso per Cassazione dogliandosi della violazione e falsa applicazione della L. n. 300/197 (art. 7), della L. n. 604/1966 (art. 8) e del D.LGS. n. 167/2001 (art. 1), rilevando, in particolare, che nella fase formativa dell’apprendistato il regime del licenziamento, a seguito degli interventi additivi della Corte Costituzionale (sentenze n. 14 del 14/01/1970 e n. 169 del 22/11/1973) era quello previsto dalla L. n. 604/1966 per il lavoratore a tempo indeterminato. Il D.LGS. n. 276/2003 agli artt. 48 e 49, a dire del ricorrente

«aveva poi codificato la irrecibilità del datore di lavoro nel corso del periodo di apprendistato in assenza di giusta causa e giustificato motivo sicchè non potevano essere applicati ai casi di illegittimità del licenziamento i principi affermati in giurispudenza in relazione alla diversa tipologia del contratto a termine».

In altre parole, secondo il ricorrente, al lavoratore-apprendista, in virtù delle norme sopra citate, si applicherebbe una tutela più forte di quella che gli sarebbe spettata in relazione alla diversa tipologia del contratto a termine.

La decisione degli ermellini

La Cassazione ritiene fondato il principale motivo di ricorso sopra enunciato, ed assorbiti i due ulteriori motivi di ricorso, e definisce il contratto di apprendistato come una fattispecie contrattuale a tempo indeterminato avente natura bi-fasica: la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normalte scambio tra una prestaziuone di lavoro e la retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale); ed una seconda fase, eventuale in quanto condizionata dal mancato recesso ex art. 2128 c.c., rientra nel tradizionale assetto del rapporto di lavoro subordinato.

Di qui, in considerazione della struttura a due fasi dell’apprendistato, la Cassazione conclude ritenendo che qualora il licenziamento dell’apprendista intervenga, come nel caso in cui si è pronunciata, nella fase di formazione, non troverà applicazione al contratto di apprendistato la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine.

Il giudice di merito, dunque, aveva falsamente applicato al rapporto di apprendistaton una disciplina diversa da quella risultante dalla sua natura di rapporto a tempo indeterminato.

La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio al primo giudice in diversa composizione che dovrà pronunciarsi, alla luce del principio di diritto così elaborato, previa verifica della tutela applicabile in reagione della dimensione occupazionale.

Documenti & Materiali

Scarica il testo di Cassazione, Sezione Lavoro, 13/07/2017, n. 17373

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