Formazione continua avvocati: pubblicato il nuovo testo del regolamento


Il 18/09/2015 nel sito istituzionale del CNF è stato pubblcicato il nuovo testo del  regolamento n. 6/2014, concernente la cd. nuova formazione continua degli avvocati e dei patrocinatori abilitati, in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 L. 247/2012 «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», così come modificato a seguito della della seduta consiliare del 30/07/2015.

Sul sito del CNF troviamo anche pubblicata la nuova domanda per ottenere l’accreditamento dell’attività formativa.

Le modifiche introdotte nel testo, alcune delle quali volute e richieste dai COA, mirano essenzialmente alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle modalità di svolgimento della formazione continua.

In particolare, tra le novità più importanti che riscontriamo nel nuovo testo troviamo:

  • competenza ad attribuire crediti formativi: viene riattribuito ai COA un ampio potere in tema di accreditamento, anche con possibilità di delega alle Commissioni locali. Il CNF rimane, comunque, ente titolare dell’accreditamento degli eventi seriali, della formazione volta all’acquisizione ed al mantenimento del titolo di avvocato specialista, nonché per la formazione a distanza. E’ inoltre previsto che la Cassa di previdenza forense possa organizzare ed attribuire autonomamente crediti formativi per i propri eventi formativi;
  • distinzione tra attività di aggiornamento ed attività formativa: il nuovo testo introduce tre livelli di approfondimento formativo (base, avanzato, specialistico) con l’obiettivo di promuovere la qualtià dell’attività formativa e corrispondere alle puntuali esigenze degli avvocati;
  • autoaggiornamento preventivamente accreditato: nel nuovo testo viene prevista questa nuova possibilità di aggiornamento consistente essenzialmente sullo svolgimento di attività seminariale di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per l’attività di aggiornamento o di formazione che siano fruibili da terzi;
  • attestato di formazione continua: tale attestato può essere “speso” anche nei confronti dei terzi, ha durata triennale e può essere richiesto anche per le annualità appena trascorse (2014-2015);
  • criteri di determinazione dei crediti formativi: il nuovo testo chiarisce che per gli eventi di aggiornamento della durta di una intera giornata o di più giornate, il COA di appartenenza potrà accreditare da n. 2  a n. 12 CF.

Infine, il nuovo testo specifica che l’attività di aggiornamento è attuale anche in ipotesi di mancanza di esercizio effettivo della professione.

Documenti & materiali 

Scarica il testo della L. 247/2012 
Leggi il  regolamento n. 6/2014
Scarica la nuova domanda per l‘accreditamento dell’attività formativa

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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