Firma elettronica: l’email vale quale prova documentale in giudizio In nota a Trib. Milano, V Sez. Civ., 18/10/2016, n. 11402


Nell’augurare a tutti un Buon Anno Nuovo, riprendiamo le nostre pubblicazioni…..

«È ammissibile come prova il documento elettronico privo di firma elettronica qualificata, in applicazione del principio di non discriminazione della firma elettronica rispetto a quella materiale ex art. 25 Reg. UE 910/2014 (cd. eIDAS) qualora l’indirizzo elettronico sia chiaramente riferibile alla società attrice».

La massima ufficiale sopra richiamata è stata estratta dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Milano che si segnala (Trib. Milano, V Sez. Civ., 18/10/2016, n. 11402).

La pronuncia in nota è stata emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture per compensi evenienti da un contratto di collaborazione in materia grafica e informatica.

Nel corso del giudizio, la società opponente aveva eccepito che l’email, dal cui contenuto si evinceva il riconoscimento del debito della medesima nei confronti del collaboratore opposto, era inammissile come prova documentale trattandosi di documento non firmato.

Nel ritenere infondata l’eccezione de qua, il Tribunale di Milano ha affermato che l’argomento della carenza di sottoscrizione, connaturato ai documenti informatici, non potesse essere considerato e, richiamandosi all’art. 46 Reg. UE 910/2014 c.d. eIDAS (di seguito semplicemente regolamento eIDAS), ha ricordato che «a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimento giudiziale per il solo motivo della sua firma elettronica».

A quanto sopra si aggiunge la considerazione che, sempre in relazione ai documenti informatici – ricorda il Tribunale di MIlano – l’art. 21 codice dell’amministrazione digitale (c.d. CAD) D.LGS. n. 82/2015 prescrive che:

«il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità».

Infine, la norma comunitaria richiamata in massima (art. 25 regolamento eIDAS) e rubricata «Effetti giuridici delle firme elettroniche» ha elaborato il principio cd. di non discriminazione tra firma elettronica e matreriale, secondo cui «a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».

Dalle lettura dei sopra citati disposti normativi, nazionale e comunitario, discende, dunque, quale naturale e logica conseguenza l’ammissibilità del documento elettronico quale prova e, ciò, anche in assenza di firma elettronica qualificata.

Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza in commento che:

«la spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d’azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell’art. 3 del regolamento EIDAS stesso, precedentemente contenute nel codice dell’amministrazione digitale che oggi non le contiene più, proprio per la vigenza del regolamento europeo».

Nel caso di specie, quindi, la prova documentale (email) del riconoscimento del debito da parte della società nei confronti del collaboratore, sebbene non riferita al quantum, unita alle risultanze testimoniali del giudizio, ha determinato il Tribunale di Milano a ritenere sussistenti le prestazioni riferite alle fatture azionate dal collaboratore, con conseguente rigetto dell’opposizione e, di converso, conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Documenti & materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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