Filtro in appello e… in Cassazione


L’ordinanza Cass. Civ., VI, 28/05/2014, n. 12034 si pronuncia in materia di ricorso diretto per Cassazione ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. proposto avverso la sentenza di primo grado, in precedenza impugnata con appello dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello ex art. 348-bis c.p.c. poichè non trovava ragionevoli probabilità di accoglimento.

Come già approfondito in un precedente post del 20/11/2013 tale mezzo di impugnazione, ovverosia il ricorso diretto per Cassazione, è promuovibile avverso la sentenza di primo grado dopo che è stata pronunciata l’ordinanza di inammissibilità in questione; di talché, una volta intervenuta la pronuncia di inammissibilità, sembrerebbe che oggetto del giudizio di legittimità possa essere solo e soltanto la sentenza di primo grado, come se il grado di appello non fosse mai stato esperito.

Tuttavia, come già prospettato nell’articolo sopra menzionato, non può non prescindersi dalla valutazione, seppure sommaria ed estremamente schematica, svolta nel giudizio di appello alla base della pronuncia di inammissibilità con conferma, dunque, della sentenza emessa in primo grado.

Ed, infatti, è proprio di tale valutazione che occorre tener conto – secondo gli ermellini – al fine di esaminare eventuali preclusioni in ordine a questioni sulle quali sia già sceso il giudicato (cd. giudicato interno), perché non hanno formato oggetto di impugnazione in grado di appello i relativi capi della sentenza di primo grado.

Ecco che, allora, secondo i consiglieri della Corte, è altrettanto imprescindibile che nel ricorso per Cassazione formulato ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c.

[…] sia fatta espressa menzione sia dell’integrale motivazione dell’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter, primo comma, cod. proc. civ., sia dei motivi di appello, affinché sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state ancora prospettate adeguatamente al giudice dell’appello.

Inoltre, continua l’ordinanza in questione

sia l’atto di appello che l’ordinanza dovranno poi essere prodotti, ai sensi del n. 4 dell’art. 369 cod. proc. civ.

Nel caso posto all’esame della Corte, non solo il ricorrente non ha trascritto la motivazione, seppur succinta, contenuta nell’ordinanza di inammissibilità, essendosi limitato al richiamo del solo dispositivo, ma neppure ha altrettanto adeguatamente richiamato il contenuto dell’atto di appello, limitandosi ad una generica e sommaria indicazione dei motivi, non ritenuta sufficiente dalla Corte per valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità tipici dello speciale ricorso per Cassazione azionato dal ricorrente.

Tali omissioni, non sopperibili con altro atto (come ad es. la memoria in previsione dell’udienza pubblica o dell’adunanza in camera di consiglio ex art. 378 c.p.c.), nè con l’affermazione del ricorrente di ritenere pacifiche tra le parti alcune circostanze, hanno così determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

A tale pronuncia ha seguito la compensazione delle spese del giudizio, stante l’assoluta novità della questione e la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del novellato art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Documenti & materiali

Scarica il testo dell’ordinanza Cass. Civ., VI, 28/05/2014, n. 12034

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.