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Il 12 dicembre scorso, nel ricordare che ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 e 148 c.c. i genitori sono obbligati a provvedere al mantenimento dei figli, in concorso tra loro e secondo le rispettive capacità economiche e, nel ricordare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 155 c.c., tale obbligo in capo ai genitori e secondo la distribuzione del carico e la quantificazione decisa dal giudice (in difetto di accordo tra i genitori), permane anche dopo la separazione/divorzio, abbiamo pubblicato un breve commento ad una sentenza della Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, 29/10/2013 n. 24424) che non esonerava il genitore dall’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, malgrado il genitore stesso si trovasse in stato di disoccupazione e, comunque, senza la disponibilità economica per provvedere.
Qui, invece, per il sollievo di molti genitori obbligati, vogliamo evidenziare un’altra importante pronuncia della stessa Corte di Cassazione (Sez. I, 6/12/2013 n. 27377) secondo la quale, l’obbligo del genitore (nella specie, il padre) di provvedere al mantenimento del proprio figlio cessa, finalmente, quando questi è maggiorenne «e ciò nonostante ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente nè conseguito alcun correlato titolo di studio nè trovato, al pari del fratello minore, una pur possibile occupazione remunerativa» (Cass. Civ., Sez. I, 6/12/2013, n. 27377).
Il caso è quello di una figlia che, malgrado ultratrentenne, continuava ad essere studentessa universitaria, peraltro in città diversa da quella familiare, senza tuttavia aver ancora conseguito la laurea, nè aver reperito un’occupazione lavorativa.
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso proposto sul punto, ha confermato la sentenza pronunciata dal giudice di secondo grado che aveva escluso il diritto al mantenimento della figlia maggiorenne (come detto, ultratrentenne ed ancora studentessa universitaria), in considerazione del fatto che la sentenza risultava ben motivata sul punto, oltre che coerente con l’orientamento della stessa Suprema Corte in relazione alla permanenza dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.
Il limite oltre il quale il genitore non è più obbligato a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne.
↑Infatti, come noto, l’obbligo al mantenimento del figlio non cessa per il semplice fatto del raggiungimento della maggiore età, ma perdura sino al raggiungimento, da parte del figlio stesso, dell’autosufficienza economica.
Tuttavia, a parte la difficoltà concettuale di delimitare il contenuto di “autosufficienza economica”, il problema è capire cosa succede se il figlio, una volta divenuto maggiorenne, non raggiunge quella autosufficienza economica.
Ed è a questa domanda che la Cassazione risponde con la pronuncia in esame, confermando un orientamento, per vero non nuovo, secondo il quale l‘obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne cessa allorchè il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio, sia sostanzialmente colpevole da parte del figlio stesso, ossia dovuto a sua inerzia protratta ed ingiustificata.
L’orientamento consolidato della giurisprudenzasul punto, infatti, afferma che ai fini dell’esonero dell’assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato da parte del figlio di occasioni di lavoro (Cass. Civ, Sez. VI, 02/04/2013, n. 7970).
in questo ulteriore caso, la Corte di Cassazione ha confermata la decisone del giudice del merito che, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all’età -anni 37- e agli studi da questa effettuati, aveva accolto la richiesta di esonero dell’assegno per la figlia, ipotizzando che la stessa avesse ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le avesse accettate).
In conclusione, dunque, è abbastanza chiaro e pacifico, che il limite oltre il quale il genitore non è più tenuto al mantenimento del figlio, che malgrado la maggiore età, non abbia tuttavia raggiunto la propria indipendenza economica, è quello del ‘colpevole’ stato di dipendenza del figlio stesso.
I problemi irrisolti: esiste comunque un’età massima?
↑Purtroppo, sul tema, rimane ancora aperto il problema dell’individuazione in concreto dell’età, oltre la quale, si possa ritenere esistente la ‘colpevolezza’ del figlio del perdurante proprio stato di dipendenza economica dai genitori.
Questa valutazione, infatti, appare incerta e rimessa alla valutazione, caso per caso, e discrezionale, del singolo giudice di merito, per cui, si possono avere le più disparate pronunce: per alcuni giudici di merito questo limite è raggiunto a 24 anni, per altri a 26 anni, per altri ancora a 37 anni.
Infine, vi è anche l’ulteriore problema, ma questa volta sotto il profilo processuale dell’onere della prova, relativo, appunto, alla dimostrazione della ‘colpevolezza’ del figlio in ordine al mancato raggiungimento dell’indipendenza economica. Si tratta, infatti, di una prova non semplice da fornire.
Documenti & materiali
↑Scarica il testo della massima di Cass. Civ., Sez. VI, 29/10/2013 n. 24424
Scarica il testo di Cass. Civ., Sez. I, 6/12/2013, n. 27377
Scarica il testo della massima di Cass. Civ, Sez. VI, 02/04/2013, n. 7970