Cassa avvocati: esonero dai contributi minimi 2015 Da oggi è disponibile sul sito web della Cassa la modalità on line per la presentazione dell'istanza di esonero

By | 13/02/2015

Secondo la disposizione prevista dall’art. 21, comma 7, L. 247/2012 possono esimersi dalla contribuzione minima le donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino (o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa), gli avvocati che dimostrino di essere affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro e gli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva la totale mancanza di autosufficienza.

Ebbene per tali soggetti è possibile domandare, ai sensi dell’art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 L. 247/2012, l’esonero dalla contribuzione minima per una sola volta nell’arco della vita professionale (ovvero 3 in caso di plurime maternità) e fatto salvo quanto dovuto a titolo di contributo per la maternità e quanto dovuto in autoliquidazione.

Da oggi, 13/02/2015, la Cassa Forense ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la funzionalità per la presentazione della relativa istanza, che potrà essere presentata esclusivamente in modalità web entro e non oltre il prossimo 30/09/2015 nella sezione “Accesso Riservato – Servizi On-Line-Istanze OnLine”.

Documenti & materiali

Scarica il testo della L. 247/2012
Vedi il Regolamento di attuazione della legge 247/2012

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