Accertamento dell’esercizio effettivo della professione forense Il ministero della giustizia ha emanato lo schema di decreto contenente il regolamento


Qualche giorno fa il ministero della giustizia ha emanato lo schema di decreto contenente il regolamento sull’accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense di cui all’art. 21, comma 1, L. 247/2012.

I c.d. “finti” avvocati, dunque, per effetto dell’adozione del regolamento in questione potrebbero essere scoperti, se oggetto di una verifica a campione ovvero di una qualche segnalazione.

Trattasi ancora di uno schema, che è stato trasmesso per l’acquisizione del relativo parere, al CNF, ma le cui disposizioni sembrerebbero far già discutere gli operatori del settore. Le criticità riguardano principalmente il quantitativo di affari richiesto ed il sistema dei controlli, poiché il decreto non è completo (rimanda infatti ad un nuovo decreto la definizione delle modalità delle c.d. dichiarazioni sostitutive).

Vediamo qual è l’impostazione del sistema, come delineato dal ridetto schema di regolamento.

La verifica, che compete sempre ai COA di appartenenza, avrà luogo ogni tre anni e riguarderà il possesso (congiunto) dei seguenti requisiti; in particolare, l’esercizio della professione forense è effettivo, continuativo, abituale e prevalente se l’avvocato:

  1.  è titolare di una partita iva (attiva);
  2.  ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
  3.  ha trattato almeno 5 affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  4.  è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine;
  5.  ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
  6.  ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;
  7.  ha corrisposto i contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine;
  8.  ha corrisposto i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.

Della compresenza di tali requisiti deve darne prova ciascun avvocato mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000, mentre dovranno essere adottate con decreto ministeriale, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in questione, le modalità con cui gli ordini circondariali dovranno individuare, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente agli avvocati soggetti al controllo a campione.

La mancanza dei requisiti di cui sopra, qualora l’avvocato non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi e soggettivi, comporterà la cancellazione dall’albo avvocati ad opera del COA, cancellazione che non sarà comunque ostativa ad una nuova iscrizione all’albo qualora dia prova di possedere i prescritti requisiti.

La “reiscrizione” potrà aver luogo immediatamente ovvero nel termine di dodici mesi dall’esecutività del provvedimento di cancellazione nell’ipotesi in cui quest’ultima sia dipesa dall’insussistenza del requisito relativo all’aggiornamento professionale e del quantitativo di affari trattati (come detto almeno cinque per ciascun anno).

Documenti & Materiali

Scarica lo schema di decreto concernente il regolamento dell’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 21, 1° co., L. 247/2012

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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