Esercizio continuativo della professione: il regolamento in gazzetta D.M. Giustizia 25/02/2016, n. 47 (G.U. 07/04/2016, n. 47)


Qualche giorno fa è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il D.M. Giustizia 25/02/2016, n. 47 (G.U. 07/04/2016, n. 47), contenente il regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense di cui all’art. 21, comma 1, L. 247/2012.

Il regolamento in questione mira alla cancellazione dall’albo di coloro che esercitano fittiziamente la professione di avvocato ed è stato emanato in virtù del disposto di cui al citato art. 21, comma 1, L. 247/2012, secondo il quale:

«la permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento reddituale».

Per raggiungere tale scopo, il Consiglio dell’Ordine circondariale dovrà accertare, ogni tre anni, con riguardo a ciascun iscritto all’albo, la sussistenza dell’esercizio della professione, in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Il possesso dei requisiti dovrà essere congiunto, ferme restando le condizioni personali previste per legge, e riguarderà, a partire dal prossimo 22/04/2016 (data di entrata in vigore del regolamento) per ciascun iscritto:

  1.  la titolarità di una partita iva (attiva) o la partecipazione ad una società o associazione professionale che sia titolare di partita iva;
  2. l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
  3. la trattazione di almeno 5 affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  4.  la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine;
  5.  l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
  6. la stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge.

Rispetto allo schema iniziale, di cui vi abbiamo riferito in un precedente post , il regolamento di prossima vigenza non prevede più la verifica della corresponsione dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine e di quelli dovuto alla Cassa di Previdenza Forense.

L’eliminazione anzidetta pare la conseguenza delle criticità, sollevate anche dal CNF, relative al fatto che tali ultime due condizioni previste nello schema iniziale, qualora inserite, avrebbero di fatto reso inefficace la disposizione della legge professionale sopra citata (art. 21, comma 1, L. 247/2012), che vieta l’inclusione di ogni riferimento redittuale per la verifica dell’esercizio continuativo e prevalente della professione.

Anche il quantitativo degli affari richiesto era stato oggetto di critiche da parte del CNF, così come il sistema dei controlli, poiché il decreto non risulta completo, rimandando ad un nuovo decreto la definizione delle modalità delle c.d. dichiarazioni sostitutive.

Il regolamento sull’accertamento dell’esercizio della professione prevede, poi, che della compresenza di tali requisiti deve darne prova ciascun avvocato mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
E’, invece, demandata ad un decreto ministeriale, da adottarsi nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto in questione, la determinazione delle modalità con cui gli ordini circondariali dovranno individuare, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente agli avvocati soggetti al controllo a campione.

La mancanza dei requisiti di cui sopra, qualora l’avvocato non dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi e soggettivi, comporterà la cancellazione dall’albo avvocati ad opera del COA, cancellazione che non sarà comunque ostativa ad una nuova iscrizione all’albo nell’ipotesi l’avvocato cancellato dia prova di possedere i prescritti requisiti.

La “reiscrizione”, infatti, potrà aver luogo nel termine di dodici mesi dall’esecutività del provvedimento di cancellazione, nell’ipotesi in cui quest’ultima sia dipesa dall’insussistenza del requisito relativo all’aggiornamento professionale e del quantitativo di affari trattati (come detto, almeno cinque per ciascun anno) ovvero immediatamente per le restanti ipotesi sopra elencate (mancanza di: partita iva, uso dei locali ed utenza telefonica, trattazione dei 5 affari annuali, pec).

Documenti & Materiali

Scarica il testo del D.M. Giustizia 25/02/2016, n. 47 (G.U. 07/04/2016, n. 47)
Scarica il testo della L. 247/2012

 

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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