Le nuove elezioni forensi: seconda parte Come si svolgono le elezioni


Dopo aver esaminato, nell’articolo di ieri, i tratti generali delle “nuove” elezioni forensi di cui al D.M. 10/11/2014, n.170, in questa seconda parte dell’articolo si tratterà di come è previsto che esse si svolgano.

In ordine alle varie fasi del procedimento elettorale, l’art. 3 del D.M. 170/2014 dispone che il presidente, al momento di convocazione dell’assemblea per l’elezione determini il numero dei componenti da eleggere in relazione al numero degli iscritti, come indicato dall’art. 28 della Legge Professionale (L.31/12/2012, n.247), nonché il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all’unità.

Il termine del 10 dicembre dell’anno precedente le elezioni, indicato per fissare la data delle elezioni stesse, è differito unicamente per il rinnovo del 2015 al 7 gennaio solo per le elezioni dei consigli accorpanti onde consentire il corretto esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo e la compilazione dell’albo comprensivo dei nuovi iscritti provenienti dagli ordini accorpati e soppressi. Tali determinazioni dovranno essere comunicate al CNF e pubblicate nel sito internet del proprio ordine con effetti di pubblicità notizia.

La convocazione dell’assemblea

L’art. 4 del D.M. 170/2014 in commento prevede che il Presidente fissi, almeno trenta giorni prima della data delle elezioni, l’inizio delle operazioni elettorali e che l’avviso di convocazione, inviato con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne l’avvenuta ricezione, contenga:

  • l’invito a presentare le candidature, anche in forma di lista, con la menzione del termine a ritroso, almeno dieci giorni prima delle elezioni (2°comma);
  • l’indicazione del luogo, data, orari di apertura del seggio, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi riservati al genere meno rappresentato (3°comma);
  • naturalmente l’avviso è affisso dalla convocazione al giorno antecedente alle elezioni presso la sede dell’ordine e pubblicato sul suo sito istituzionale (4°e 5°comma) o, nel caso di più di cinquecento iscritti, la comunicazione ad essi diretta può essere sostituita dalla pubblicazione dell’avviso su un quotidiano  locale, ferma la sua affissione presso i locali dell’ordine (6°comma).

La propaganda

Fisiologica e strumentale, come in ogni campagna elettorale, la propaganda per la propria candidatura (singola o di lista) deve essere svolta, secondo art. 5 del D.M. 170/2014 secondo il rispetto dei principi che l’art. 69, 2° co., del Nuovo Codice Deontologico riconduce essenzialmente al concetto di correttezza  “evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni”, poiché eventuali violazioni comportano l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Le candidature

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 170/2014, le candidature, individuali o presentate attraverso la partecipazione ad una lista che comporta automaticamente anche quella a titolo individuale, possono essere presentate inderogabilmente almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per le elezioni, depositando presso il consiglio dell’ordine una dichiarazione sottoscritta, mentre la lista, sottoscritta da tutti i candidati, può essere presentata da un avvocato delegato.

La commissione elettorale, il seggio elettorale

Il Regolamento prevede anche la commissione elettorale, costituita successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, dal presidente e composta dal presidente stesso, dal consigliere segretario – purchè non candidati – e da sei o più iscritti all’albo da almeno cinque anni, non candidati e da non consiglieri in numero non inferiore alla metà.

La commissione, così costituita, dopo la verifica delle candidature (al termine della quale ordina le candidature individuali e le liste), presiede le operazioni elettorali, assistita soltanto per la fase di spoglio delle schede da almeno quattro scrutatori, tra coloro che non si sono candidati e non sono componenti del consiglio uscente (art. 8 D.M. 170/2014).

Per la predisposizione del seggio elettorale, l’art. 10 D.M. 170/2014 prevede, al di là dell’organizzazione strutturale del seggio stesso per un esercizio segreto e sereno del voto, che debbano essere esposti all’interno del seggio sia l’elenco dei candidati, sia l’elenco delle liste con l’indicazione dei componenti con esclusione di qualsiasi altro scritto o materiale propagandistico.

Le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti

Concluse le votazioni, possibili, previa delibera del consiglio, anche con sistema elettronico secondo la procedura definita dall’art. 12 D.M. 170/2014, si procede con lo scrutinio delle schede, secondo quanto previsto all’art. 13, 1° co., D.M. cit., che non convalida il voto qualora, in caso di omonimia fra candidati, sia stato indicato unicamente il cognome, mentre, nell’ipotesi in cui sia stato indicato erroneamente il nome, il voto è comunque valido se il cognome è esatto e non corrisponde ad altro candidato. Infine nessun problema in ordine alla validità del voto nel caso di doppio cognome se l’elettore non menziona entrambi, purchè sia indicato anche il nome del candidato in caso di possibile omonimia.

Saranno, pertanto, dichiarate nulle le schede che, ai sensi dell’art. art. 13, 2° co., D.M. cit.

  • a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
  • b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;
  • c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
  • d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
  • e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.

Sono proclamati eletti coloro che, nell’ambito di una graduatoria formata tra tutti i candidati votati, hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire (art. 14, 5°co., D.M. cit.), sempre nel rispetto della quota di genere, poiché, in caso contrario, si impone la formazione di una seconda graduatoria, che, secondo il settimo comma dell’art. 14 D.M. 170/2014 appena citato, sarà strutturata

sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo

Le nuove funzioni dei Consigli degli Ordini

E’ bene, infine, ricordare, in merito al concetto di rappresentanza, quanto disposto dall’art. 25, 1° co., della vigente Legge Professionale (L.247/2012):

presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio, in questo contesto, è un organo dell’ordine circondariale, insieme all’assemblea degli iscritti, al presidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale (art. 25, 2° co., L. 247/2012).

Dunque, il nuovo ordinamento, accanto ai compiti previsti dalla disciplina precedente, prevede nuove funzioni per i Consigli dell’Ordine, con l’unica esclusione del potere disciplinare affidato, come è noto, ai Consigli Distrettuali di Disciplina, i cui membri sono già stati eletti, per il quadriennio 2014-2018, secondo le modalità stabilite dall’art. 50, 2°co., L. 247/2012 per essere operativi dal 01/01/2015.

Tra le nuove funzioni, l’art. 29 L.247/2012 cit., comprende la vigilanza sulla condotta degli iscritti (art. 29, 1° co., lett. f, L. 247/2012) che si esercita nella segnalazione all’organo disciplinare esterno della notizia di un illecito appresa dalla presentazione di un esposto o di una denuncia (o comunque in altro modo). Il consiglio potrà procedere soltanto ad una iniziale attività preparatoria, senza più alcuna competenza valutativa sulla fondatezza dell’esposto e tantomeno istruttoria o decisoria.

In relazione all’art. 21 della L. n.247/2012 il Consiglio è inoltre tenuto al controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale (art. 29, 1° co., lett. g, L. 247/2012), requisiti la cui sussistenza consente la permanenza dell’iscrizione all’albo, e tenuto alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale (art. 29, 1° co., lett. h, L. 247/2012).

Altro compito non previsto dalla disciplina previgente è il controllo sulla formazione continua degli avvocati (art. 29, 1° co., lett. i, L. 247/2012), in termini di organizzazione della stessa, e dell’attuazione nella professione forense del rispetto delle pari opportunità (art. 29, 1° co., lett. r,  L. 247/2012).

Ulteriore attribuzione con carattere di novità è la vigilanza sulla corretta applicazione nel circondario delle norme dell’ordinamento giudiziario, avendo l’obbligo di segnalare violazioni ed incompatibilità agli organi competenti (art. 29, 1° co., lett. t,  L. 247/2012) e infine quella di istituire lo sportello del cittadino, ai sensi dell’art. 30 L. 247/2012.

Nota di richiami

La prima parte di questo articolo è stata pubblicata il giorno 10/12/2014.

Documenti & materiali

Leggi l’art. 28 della Legge Professionale (L.31/12/2012, n.247)
Leggi il D.M. 10/11/2014, n. 170

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Author: Avv. Antonella Matricardi

Avvocato, nata a Pesaro il 19 marzo 1965. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1999. Autrice abituale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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