Le nuove elezioni forensi: prima parte Elettorato attivo e passivo, formazione delle liste, modalità di voto. I dubbi di legittimità


Com’è noto, il 25/11/2014 è entrato in vigore il D.M.10/11/2014, n. 170 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23/11/2014), recante il Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi, in attuazione dell’art. 28 della Legge Professionale (L.31/12/2012, n.247) che delinea il procedimento elettorale, indica la composizione numerica del consiglio in relazione al numero degli iscritti, i requisiti dell’elettorato attivo e passivo, introduce un nuovo regime di incompatibilità con la carica di consigliere, traccia le modalità di espressione del voto e i criteri di attribuzione dei seggi, infine stabilisce le cause di decadenza del singolo consigliere e dell’intero consiglio.

Sicuramente tra le innovazioni va evidenziata la previsione al 2° comma che impone criteri di riparto e principi finalizzati a garantire l’equilibrio tra i generi nell’ottica di un sistema maggioritario a turno unico.

L’elettorato attivo e passivo. I casi di ineleggibilità ed incompatibilità

Esclusi gli avvocati sospesi a qualsiasi titolo dall’esercizio della professione, il diritto di elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti all’Albo e agli Elenchi speciali, mentre, in tema di elettorato passivo, sono ineleggibili gli iscritti che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti l’elezione, una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento (citato art. 28, 4° co.,, L. 247/2012), così come ineleggibili sono, ai sensi dell’ art. 47, 6° co., L. 247/2012), i nominati membri nelle commissioni per l’esame di stato nelle elezioni immediatamente successive alla nomina stessa.

Nelle ipotesi di previste dall’art. 28, 6° co., L. 247/2012 (morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri) subentra il primo dei non eletti nel mantenimento dell’equilibrio di genere, altrimenti entro i 60 giorni successivi sono indette nuove elezioni.

L’introduzione del limite del doppio mandato vieta la rielezione del consigliere dopo due mandati consecutivi e «la ricandidatura» precisa il 5° comma dell’art. 28 cit. «è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato».

Il problema che, a tale proposito, si pone praticamente anche a breve riguarda l’applicabilità o meno di tale limite anche a quei consiglieri che hanno già svolto due mandati di seguito e sono tuttora in carica fino alle prossime elezioni. Intuitivamente sembrerebbe doversi escludere il divieto di rielezione per quello che è praticamente il primo rinnovo dei consigli dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, ma non mancano commentatori che hanno sostenuto il contrario.

L’art. 28, 10° co., L. 247/2012 dispone, infine, le incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati di Cassa Forense e di membro di un consiglio distrettuale di disciplina con conseguente facoltà consentita all’eletto per più cariche di scegliere o l’una o l’altra, entro 30 giorni dalla proclamazione.

Diversamente dall’annullamento del risultato elettorale per il consigliere, previsto per i casi di ineleggibilità, nelle ipotesi di incompatibilità l’eletto che non esercita l’opzione tra le cariche, decade automaticamente dalla prima che ha assunto.

Tra le nuove cause di incompatibilità sempre lo stesso comma appena citato vieta il conferimento di incarichi giudiziali da parte dei magistrati del circondario ai componenti del consiglio, determinando l’eventuale accettazione l’automatica decadenza dalla carica di consigliere con conseguente rilevanza di tale condotta da un punto di vista deontologico e disciplinare.

Dall’art. 28 della L. 247/2012 al Regolamento attuativo

L’art. 28, 2° co., L. 247/2012, al suo primo passaggio, espressamente, prevede che

I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi

Dal canto suo, il 3°comma dell’art. 28 L. 247/2012 cit., lapidariamente, stabilisce che

ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto,

così affermando la tutela delle minoranze, attraverso il meccanismo del voto limitato in grado di assicurare, come di regola, un’adeguata rappresentanza anche della minoranza o delle singole candidature.

Una tale ratio, dal momento che un sistema caratterizzato dalla previsione dell’indicazione di un numero massimo di preferenze inferiore a quello dei posti da ricoprire è di regola preordinato alla realizzazione di una funzione di garanzia per le minoranze, avrebbe dovuto orientare il Ministero della Giustizia nella predisposizione del Regolamento attuativo in commento, peraltro in adesione, in particolare, al parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato, secondo il quale sarebbe stato necessario «prevedere una modalità di votazione che garantisse non solo la tutela tendenzialmente paritaria di genere, ma anche la garanzia delle minoranze, intese quali espressioni delle liste che non conseguono la vittoria elettorale».

La formazione delle liste e le modalità di voto secondo il D.M. 10/11/2014, n. 170

Spirito e finalità della norma primaria sono stati disattesi nella stesura definitiva di un regolamento che non conferma né le esigenze di pluralismo, né concretamente le riserve di genere.

Le maggiori associazioni forensi, già durante l’iter previsto dall’art. 1, 3° co., L. 247/2012, avevano evidenziato le discrasie contenute nella bozza del provvedimento, sollecitandone al Ministero della Giustizia un “reindirizzamento” finale ai principi della normativa primaria.

Dunque, l’art. 7 del citato D.M. 170/2014 regola la formazione delle liste, distinguendo, al 1° comma, l’ipotesi in cui

le liste possono recare l’indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unità inferiore

dall’ipotesi prevista al primo passaggio del comma successivo, secondo il quale:

quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l’indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili.

Quando nella lista –  prosegue infine il secondo passaggio del 2° comma, del predetto art. 7 D.M. 170/2014

vi è la rappresentanza di entrambi i generi e il numero dei componenti della lista è inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell’ambito del medesimo genere, il limite massimo dei due terzi.

Inoltre, non previsto dall’art. 28 L. 247/2012, è il CNF a proporre, con parere rilasciato l’08/08/2014, l’elemento nuovo dell’indicazione della lista come modalità di espressione del voto, in termini di preferenze, per i componenti della lista stessa.

Così l’art. 9, commi 4°, 5° e 6°, del citato D.M. 170/2014, che stabilisce le modalità di espressione del voto prevede che

  • «Il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ovvero attraverso l’indicazione della lista; in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l’indicazione di più liste» (4°comma);
  • «Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere» (5°comma)
  • «Nei casi diversi dal comma 5, l’elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda» (6°comma).

Le obiezioni sulla legittimità del regolamento attuativo

E’ evidente come il D.M. 170/2014 sia da considerarsi illegittimo perché in aperta contraddizione con quanto previsto dal citato art. 28 L. 247/2012, nonché assai lontano dal garantire quelle libere e democratiche elezioni che consentirebbero ad una reale e non solo apparente rappresentanza femminile e della giovane avvocatura un ruolo veramente partecipativo negli Ordini.

Del resto è proprio il Congresso Nazionale Forense con provvedimento n. 40/2011 R.G. del 30/03/2011 a ritenere l’inopportunità del voto espresso unicamente con l’indicazione della lista -lesivo altresì del principio di segretezza-, precisata, comunque, nel regolamento finale l’attribuzione delle singole preferenze anche mediante l’apposizione del segno sulla lista.

Associazioni come Movimento Forense – che ha evidenziato anche l’illegittimità del criterio di arrotondamento per la determinazione della quota riservata al genere meno rappresentato -, AIGA, ANAI e ANF hanno preannunciato – o addirittura già presentato in questi giorni – l’impugnazione del regolamento ministeriale al fine di ottenere la declaratoria d’illegittimità, anche se, al momento, a prescindere dall’impugnazione del regolamento in commento e dai suoi esiti, gli ordini dovranno aver comunque fissato, entro la data odierna: 10 dicembre 2014, quella delle elezioni, ai sensi dell’art. 3, 1° co., lett. c), D.M. 170/2014 cit.

To be continued

Delle elezioni e del loro svolgimento  si tratterà nella seconda parte del presente articolo in pubblicazione domani.

Aggiornamenti all’articolo

La seconda parte di questo articolo è stata pubblicata il giorno 11/12/2014.

Documenti & materiali

Leggi l’art. 28 della Legge Professionale (L.31/12/2012, n.247)
Leggi il D.M. 10/11/2014, n. 170

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Author: Avv. Antonella Matricardi

Avvocato, nata a Pesaro il 19 marzo 1965. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1999. Autrice abituale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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