Elezioni forensi: per il Tar Lazio il regolamento è illegittimo


Dunque, come vi abbiamo anticipato ieri, il Tar del Lazio accoglie l’impugnazione del Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini circondariali forensi, il famigerato D.M. 10/11/2014, n. 170 (pubblicato in G.U. n. 273 del 23/11/2014), entrato in vigore il 25/11/2014, sulle cui alterne vicende vi rimandiamo agli articoli pubblicati il 10/12/2014, il 20/01/2015 e il 18/02/2015.

L’illegittimità degli artt. 7 e 9 D.M. n. 170/2014

Questi, in particolare, i punti salienti della sentenza n. 08332/2015 Reg. Prov. Coll. (n.15411/2014 Reg. Ric.), comuni alle sentenze n. 08333/2015 (n.15617/2014 Reg. Ric.) e n. 08334/2015 (n. 15512/2014 Reg. Ric.), depositate tutte il 13/06/2015, secondo cui

  • le disposizioni regolamentari impugnate realizzano direttamente una lesione concreta e non meramente ipotetica della situazione giuridica di cui si invoca tutela «atteso che consentono, con automatica applicabilità, l’utilizzo di un meccanismo di candidatura e di voto confliggenti con i parametri normativi invocati»;
  • la contrarietà alla norma primaria e ai parametri costituzionali produce quindi «direttamente un vulnus nella sfera dei destinatari, attesa l’immediata operatività delle previsioni censurate e la loro idoneità a ledere l’interesse dei ricorrenti al corretto svolgimento del procedimento elettorale»;
  • in ordine a quanto stabilito dal 2° e 3° comma dell’art. 28, L. n. 247/2012, si ritiene che il relativo coordinamento «imponga una valutazione di illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate, in considerazione del fatto che queste ultime, diversamente da quanto stabilito dal legislatore primario, hanno operato nel senso di tutelare l’obiettivo dell’equilibrio di genere, posto dal 2° comma, a scapito della finalità di tutela del pluralismo, posta invece dal 3° comma».

Secondo il Collegio, dunque, il 3° comma del citato art. 28 L. Professionale, «nello stabilire il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere, introduce un’ipotesi di voto limitato, ossia conferisce a ciascun elettore il potere di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero di candidati da eleggere», finalizzata alla tutela delle minoranze o, comunque, all’effetto di consentire una più ampia e pluralistica rappresentanza all’interno dell’organo eligendo.

Il numero di preferenze così individuato costituisce quindi il limite massimo dei voti esprimibili dai singoli elettori «al fine di consentire al maggior numero di liste e, quindi, di orientamenti, anche non necessariamente politici, di ottenere la presenza di propri rappresentanti nel consiglio».

Una tale inequivocità del contenuto precettivo esclude correttivi e addirittura una competenza regolamentare per la definizione del limite massimo delle preferenze esprimibili, al più consentendo con l’espressione “non superiore” che  la normativa di dettaglio «attribuisca all’elettore la possibilità di esprimere un numero inferiore di preferenze» poiché solo nell’ambito del limite dei 2/3 stabilito dal 3° comma dell’art. 28 cit.  si inserisce il dettato del comma 2 della medesima disposizione in relazione alla tutela del genere meno rappresentato.

Gli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato, quindi, sono illegittimi

«nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere, sono illegittimi ed annullati dai provvedimenti in commento».

L’illegittimità dell’art. 14, 7° co., D.M. 170/2014

Con la sentenza n. 08333/2015 (n.15617/2014 Reg. Ric.), poi, il TAR Lazio enuncia anche una specifica censura in relazione il comma 7 dell’art. 14 del regolamento elettorale forense, nella parte in cui tale disposizione prevede che, qualora non risulti rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato nella formazione della graduatoria degli eletti, si debba formare una seconda graduatoria per consentire la composizione del consiglio nel rispetto della parità di genere.

Secondo il Collegio, infatti, la norma

«prevedendo un intervento correttivo a valle del procedimento elettorale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela di genere, per come costantemente interpretati nella giurisprudenza della Corte costituzionale»,

giacché l’obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito solo incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, non potendo, invece, comportare modifiche ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, proprio contrariamente a quanto disposto dal citato comma 7 dell’art. 14 del regolamento impugnato.

Qualche breve considerazione

Premessa tale sintesi, va considerato che, a causa delle decisioni contrastanti assunte nell’inverno scorso dallo stesso Tar Lazio, prima in composizione monocratica poi collegiale, di sospensione  e riattivazione del regolamento impugnato – senza contare lo slittamento all’udienza di merito del 20 maggio, nonostante il Consiglio di Stato avesse invitato fin dal 18 febbraio il Tar Lazio ad una celere definizione – nella stragrande maggioranza dei Fori si è di fatto votato  sulla base di un regolamento illegittimo e in parte ora  annullato (d’altro canto, prima della decisione definitiva del Giudice Amministrativo ad ogni singolo Ordine si è ritenuto fossero preclusi poteri di disapplicazione di un atto amministrativo ministeriale quale appunto il D.M. 170/2014).

Ora che è intervenuta  una pronuncia chiara per la corretta applicazione della normativa primaria, si apre uno scenario intuitivamente complesso, forse costellato, nell’imminente futuro, di reclami al CNF, secondo quanto disposto dal comma 12 dell’art. 28 L. Professionale (il quale prevede che «contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio»), forse di nuove elezioni o forse di semplice stallo. Difficile a dirsi.

Ciò che rileva, però, è – fondamentalmente – la lesione concreta che si è realizzata tramite meccanismi di voto e candidatura rivelatisi in contrasto con la corretta esecuzione del dettato normativo di fonte primaria e, in quanto tali, divenuti causa diretta di un evidente pregiudizio al corretto svolgimento del procedimento elettorale, al diritto di elettorato attivo e passivo.

Dunque, al di là dei tecnicismi giuridici nei quali certo gli interpreti non mancheranno di esercitarsi nei giorni a venire, resta il fatto che il recente rinnovo dei Consigli è avvenuto mediante l’applicazione di un regolamento parzialmente annullato, quindi ab origine sostanzialmente inesistente: si prefigura, per tale assorbente ragione,  se non la necessità, quantomeno la sicura opportunità di nuove elezioni, al quale fine non resta che attendere un rapido  intervento ministeriale perlomeno correttivo dell’impianto regolamentare caducato dal TAR Lazio, che chiarisca anche le linee operative future.

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Author: Avv. Antonella Matricardi

Avvocato, nata a Pesaro il 19 marzo 1965. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1999. Autrice abituale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

2 thoughts on “Elezioni forensi: per il Tar Lazio il regolamento è illegittimo

  1. giuseppe valenti

    come ho detto altrove. oggi la via maestra sarebbe azzerare tutti i coa e commissariarli per indire nuove elezioni con regole emendate.
    poichè i coa sono organi istituzionali di garanzia, per recuperare credibilità e sollecitare il ministero ad emendare subito il regolamento, le loro dimissioni in blocco sarebbero oggi più che opportune. sarebbe il segnale che la frattura che questo regolamento ha generato nell’avvocatura è superata.

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    1. antonella matricardi

      pienamente d’accordo, Giuseppe

      Reply

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