E’ reclamabile l’ordinanza presidenziale provvisoria/interinale?


Come noto, nei giudizi di separazione o di divorzio, all’esito dell’udienza presidenziale, viene emessa un’ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti nei confronti della prole e dei coniugi, che, ai sensi dell’art. 708 cpc è reclamabile alla Corte d’Appello, nel termine di dieci giorni.

Il problema: il provvedimento provvisorio del provvisorio

Tuttavia, può capitare (ed in alcuni Tribunali capita più spesso che in altri) che il Presidente non emetta la vera e propria ordinanza presidenziale, per così dire, ‘definitiva’, ma solo un’ordinanza presidenziale avente un contenuto ‘provvisorio’, rinviando ad altra udienza l’adozione dell’ordinanza presidenziale vera  e propria.

In altri termini, in quel caso il Presidente adotta un provvedimento provvisorio rispetto all’ordinanza presidenziale, provvisoria per sua stessa natura. Insomma, il provvisorio del provvisorio.

Ed allora, atteso che l’art. 708 cpc dispone che «se la conciliazione non riesce, il presidente, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti …… contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio», il problema che si pone è se questo provvedimento, che non è ancora l’ordinanza presidenziale ma solo una sua anticipazione, possa o non possa già impugnarsi con il predetto reclamo.

Una soluzione: una recente pronuncia della Corte d’appello di Bologna

Ebbene, è proprio di questi giorni (06/06/2014) una pronuncia della Corte d’appello di Bologna secondo la quale, nel caso di specie,  il reclamo ex art. 708 cpc è inammissibile.

Il caso sottoposto alla Corte d’appello della Romagna è quello in cui il Presidente del Tribunale di Rimini aveva emesso un provvedimento contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti, ma non definitivi, disponendo il rinvio dell’udienza presidenziale ad altra data, momento in cui, verosimilmente, avrebbe adottato la vera ordinanza presidenziale ex art. 708 cpc.

La Corte d’appello bolognese conclude per l’inammissibilità del reclamo ex art. 708 cpc perchè «…nel caso in esame il provvedimento è privo del requisito della definitività. E’ evidente dal contenuto del provvedimento che il Presidente ha inteso emettere dei provvedimenti temporanei ed urgenti, ma provvisori, da ritenersi consentiti anche se non espressamente previsti dalla norma citata».

Dunque, non solo il provvedimento provvisorio sul provvisorio non è reclamabile, ma la Corte si spinge anche oltre, affermando apertamente che un simile provvedimento è consentito dall’ordinamento, anche se non espressamente previsto dalla norma.

Riflessioni sul punto

Si prende atto del precedente, che, per quanto noto a chi scrive, è il primo sul punto, e, dunque, prezioso in sè.

Tuttavia, questa pronuncia giurisprudenziale non risolve tutti i dubbi che nascono da un provvedimento presidenziale del tipo in esame.

Infatti, solo per fare alcuni esempi, ammesso che sia (come sostiene la Corte d’appello di Bologna) un tale provvedimento provvisorio rispetto all’ordinanza presidenziale, quale sorte dovrebbero poi avere gli effetti di esso? come si concilia l’irripetibilità delle somme di mantenimento pagate in ossequio al predetto provvedimento, rispetto alla possibile modifica o revoca di quest’ultimo?

Inoltre, poichè secondo la decisione della Corte d’appello di Bologna non è impugnabile un provvedimento di questo genere, atteso che tra l’adozione del provvedimento provvisorio e l’adozione dell’ordinanza presidenziale, che può modificare o revocare quello, può trascorrere diverso tempo, anche molti mesi, la conseguenza è la intangibilità degli effetti medio tempore prodotti del provvedimento provvisorio, e, dunque, uno spazio vuoto che il giudice può riempire in modo del tutto discrezionale e che, ingiustamente, sfuggirebbe al normale controllo superiore.

Documenti & materiali

Leggi la pronuncia della Corte d’appello di Bologna 06/06/2014

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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