D.d.l. divorzio breve: 6 mesi per il divorzio e applicabilità anche ai giudizi pendenti


Continuiamo a seguire il percorso della riforma in materia di “divorzio breve” cui abbiamo dedicato i posts del  16 gennaio  e del 9 aprile scorsi.

Ci eravamo lasciati riferendovi come in Commissione Giustizia alla Camera si fosse infine pervenuti, l’ 08/04/2014, ad un testo unificato, risultante dell’unificazione di una pletore di disegni di leggi sull’argomento variamente presentati nel corso del tempo.

Senonché, il testo è stato ulteriormente variato nella sessione della commissione tenutasi il 14/05/2014 e, nella versione definitiva destinata ad approdare in aula il prossimo 26 maggio, presenta significative novità rispetto alla stesura originaria.

Cosa prevede l’attuale testo del d.d.l.

Ecco, dunque, cosa prevede il testo attuale del d.d.l. in esame, alla luce delle modifiche da ultimo introdotte (indicate in rosso nella tabella riportata di seguito)

Le novità in vista
Novità
Articolo di riferimento d.d.l. Norma modificata
Sintesi del contenuto

divorzio in 12 mesi

1 – lett. a
art. 3 l. 01/12/1970 n. 898 Riduzione a dodici mesi del tempo necessario a fini divorzili, decorrenti dalla notifica della domanda di separazione 

divorzio in 6 mesi (se separazione consensuale)

1 – lett. b  art. 3 l. 01/12/1970 n. 898 In caso di separazione consensuale, il tempo necessario scende a sei mesi (indipendentemente dalla presenza o meno di figli)

divorzio al giudice della separazione

 1 – lett. a art. 3 l. 01/12/1970 n. 898 Se, al momento del divorzio, è ancora pendente il giudizio di separazione, la trattazione del procedimento divorzile viene assegnata al giudice di quest’ultimo

ordinanza presidenziale (189 disp. att. C.P.C.)

1-lett. b-bis art. 189 disp. att. C.P.C. L’ordinanza presidenziale conserva la sua efficacia anche nel caso di successiva presentazione di ricorso per divorzio

scioglimento anticipato della comunione dei beni

2 art. 191 C.C. Fissa nel momento di adozione dell’ordinanza presidenziale (o della stessa udienza?) il  momento di scioglimento della comunione legale tra i coniugi. Nel caso di separazione consensuale, gli effetti decorrono dalla sottoscrizione del verbale di udienza, purché la separazione venga omologata

divisione dei beni appartenenti alla comunione

2 art. 191 C.C. La domanda di divisione dei beni appartenenti alla comunione può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio (il testo della norma non è chiarissimo, ma questo ne sembra il senso)

applicabilità anche alle separazioni pregresse

3 Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle domande divorzili proposte dopo l’entrata in vigore della riforma, anche se il procedimento di separazione è ancora pendente

Aspettando separazioni e divorzi consensuali affidati agli avvocati

In merito a quanto sopra, non possiamo che confermare quanto si era già detto nel commento alla prima stesura del d.d.l.: si tratta di modifiche importanti, destinate ad incidere non poco sull’attuale assetto della materia dell’allentamento/scioglimento del vincolo matrimoniale, tanto più se esse si raccorderanno al progetto di affidare agli avvocati le separazioni e divorzi consensuali, progetto indicato  nell’intervento del Ministro Orlando in commissione giustizia al Senato del 23 aprile 2014 (si veda, sul punto, il nostro post del 28 aprile scorso).

Non resta, dunque, che attendere gli eventi del (prossimo) futuro.

Documenti & materiali 

Scarica il testo del D.D.L. unificato sul “divorzio breve”
Scarica le modifiche approvate il 14/05/2014
Scarica l’intervento del Ministro Orlando del 23/04/2014

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Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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