Decreto lavoro convertito in legge/4: le altre novità e considerazioni conclusive


 Il D.L. 34/2014 (decreto lavoro) convertito in L. 78/2014 (in G.U. 19/05/2014, n. 114), che, come visto nei precedenti articoli del nostro blog, costituisce il primo atto del più ampio progetto di riforma denominato Jobs act, ha innovato enormemente non solo sulla disciplina dei contratti a termine, in parte su quella della somministrazione, nonchè su quella dell’apprendistato ed in materia di DURC, ma anche in tema di garanzia di parità di trattamento dei cittadini UE con gli interventi sul cd. ‘elenco anagrafico dei lavoratori’ ed in tema di contratti di solidarietà, di cui tratteremo appresso.

Elenco anagrafico dei lavoratori

Dove eravamo rimasti e cosa è cambiato in sede di conversione in legge

Nell’articolo del 24 marzo scorso, dedicato alle novità del decreto lavoro, avevamo esaminato l’art. 3 del decreto, diretto a garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione negli Stati membri UE (indipendentemente dal luogo di residenza), attraverso l’eliminazione del requisito del domicilio al fine di facilitare l’accesso ai Servizi per l’Impiego ed al fine di rendere operativa la cd. Garanzia Giovani.

Nello specifico, il decreto lavoro (art. 3, 1° comma) apporta modifiche al DPR 442/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori), intervenendo sul cd. ‘elenco anagrafico’ (ex liste di collocamento) con la sostituzione del termine ‘persone’ con l’inciso di ‘cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia’ in cerca di lavoro e che intendono avvalersi dei servizi competenti, il tutto, dunque, indipendentemente dal luogo di residenza.

Al secondo comma dell’art. 3 del decreto è previsto, poi, che lo stato di disoccupazione possa essere riconosciuto da parte del Centro per l’Impiego presso tutto il territorio nazionale e, dunque, non più solo presso il Centro per l’Impiego competente in relazione al domicilio dell’interessato.

In sede di conversione del decreto si è poi ulteriormente specificato che tale comunicazione (concernente lo stato di disoccupazione) possa avvenire anche per mezzo della posta elettronica certificata (pec).

Contratti di solidarietà

Sempre nel post del 24 marzo scorso avevamo anticipato quanto previsto dall’art. 5 del decreto in ordine alla definizione – demandata ad un decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) – dei criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni per i contratti di solidarietà.

Il decreto ha anche innalzato il limite di spesa nell’ambito del Fondo sociale per la formazione che da di 5,16 milioni è oggi di 15 milioni di euro annui; inoltre, è stato fissato al 35% (rispetto al previgente 25%) lo sconto contributivo previdenziale per i datori di lavoro che concludono contratti di solidarietà con riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (eliminando, così, le differenziazioni su base territoriale e le più favorevoli riduzioni previste per le riduzioni dell’orario di lavoro superiori al 30%, com’era previsto in precedenza).

E’ stato, infine, previsto l’obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti di solidarietà presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

Considerazioni conclusive

Al termine dell’analisi delle nuove disposizioni normative, passate in rassegna nei posts di questi ultimi giorni, al fine di comprendere gli intenti del legislatore, occorre tornare a riflettere sugli scopi del provvedimento in questione.

Tali scopi sono, infatti, richiamati

sia nella modifica apportata al Senato al testo del decreto, volta a chiarire le finalità dell’intervento normativo d’urgenza (quale quello utilizzato nella specie: il decreto legge)

Considerata la perdurante crisi occupazionale e l’incertezza dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l’attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro […],

sia nel comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 maggio scorso contenente le dichiarazioni del ministro Poletti

[…] Con la legge di conversione del decreto si compie il primo passo di un percorso di riforma del mercato di lavoro che sarà completato con gli interventi previsti nel disegno di legge delega in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e di politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità ed alla conciliazione.

Ecco che dalla lettura degli incisi sopra menzionati risulta più chiaro lo scopo del decreto legge quale strumento legislativo utilizzato dal Governo in carica (stante la straordinarietà e l’urgenza: art. 77 Cost.) per intervenire su un contesto di ‘crisi occupazionale’ e ‘nell’incertezza del quadro economico’ in cui sono costrette a lavorare le imprese.

E viene così esplicitato anche l’obiettivo di questo primo passaggio, compiuto con il decreto lavoro, che apre la strada a quelli che saranno i prossimi progetti di riforma, a cominciare dal ddl n. 1428 presentato in Parlamento nella seduta n. 223 ed assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), per proseguire verso l’armonizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro con l’introduzione di un testo unico normativo.

Documenti & Materiali

Scarica il testo convertito del D.L. 34/2014 (decreto lavoro)
Scarica il testo del DPR 442/2000

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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