Danno non patrimoniale: torna tutto (più o meno) come prima? Su alcune recentissime decisioni della Suprema Corte

By | 19/11/2013

Cinque anni or sono, il giorno 11 novembre del 2008, le Sezioni Unite intervennero in modo molto deciso in materia di danno non patrimoniale, con una serie di pronunce gemelle note come le ‘Sentenze di San Martino’ (Cass. Civ., SS.UU., 11/11/2008 n. 26972/3/4/5).

I punti fermi delle SS.UU. di San Martino

In quelle pronunce le Sezioni Unite, come tutti ricordiamo, scardinarono letteralmente il sistema di identificazione e liquidazione dei pregiudizi risarcibili sub specie danno non patrimoniale, stabilendo alcuni nuovi punti fermi, che si possono riassumere come segue:

  • il danno non patrimoniale è una categoria unitaria;
  • conseguentemente, al suo interno non possono identificarsi sotto-categorie di alcun tipo, ivi comprese quelle del danno biologico, morale ed esistenziale (sino a quel momento pacificamente utilizzate);
  • non è, pertanto, possibile liquidare congiuntamente (come sino ad allora si era sempre fatto), danno biologico e danno morale e/o danno esistenziale;
  • il danno non patrimoniale è, dunque, unico, tipico e va liquidato nei soli casi di previsione normativa e/o di violazione di posizioni soggettive costituzionalmente tutelate, filtrando le singole ipotesi attraverso i criteri della gravità dell’offesa  e della serietà del pregiudizio, in modo da evitare di scadere nella cd. tutela del ‘fastidio’;
  • al fine di tenere presenti le peculiarità dei singoli casi concreti, il quantum liquidato potrà subire degli adeguamenti secondo il prudente apprezzamento del giudice (cd. personalizzazione);
  • riassumendo: deve essere liquidato tutto il danno risarcibile, ma solo il danno risarcibile, senza duplicazioni  (la cui origine veniva sostanzialmente fatta coincidere con il ‘peccato originale’ della suddivisione in categorie dell’unico e solo danno non patrimoniale).

Le conseguenze

Discese a cascata da queste affermazioni di principio un’immediata ‘vulgata’ (favorita dagli istituti assicurativi, come era prevedibile): fine del danno morale, fine del danno esistenziale, fine dei giochi. Si liquidano solo spese vive e danno medicalmente accertabile.

Senonché, visto che era sufficiente leggere un po’ meno che distrattamente l’arresto seriale delle Sezioni Unite sopra citato per rendersi conto che le cose non stavano affatto così, nella giurisprudenza meno pigra e nella dottrina più avvertita, all’indomani del ‘terremoto’ di San Martino, cominciarono pressoché da subito ad affacciarsi una serie di perplessità e dubbi.

Di qui, un susseguirsi di precedenti contrastanti tra loro.

Si vedano, a puro titolo di esempio: Trib Palermo,12/03/2009, secondo cui «costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali derivanti da reato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, atteso che quest’ultimo, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce necessariamente una componente del primo», a fronte di Trib. Bari, 27/03/2009, n. 29, secondo cui «vanno risarciti tutti i pregiudizi di natura non patrimoniale, tra questi il danno biologico inteso (v. art. 138 d.lg. 7.9.2005 n. 209) quale “lesione della integrità psico-fisica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e sulle dinamiche relazionali della vita del danneggiato” e il danno morale inteso quale “sofferenza soggettiva causata dal reato”».

Oppure Trib. Montepulciano, 20/02/2009, secondo cui «è risarcibile il danno esistenziale conseguente all’inadempimento contrattuale (nella specie: privazione del servizio telefonico per circa un anno) del gestore telefonico», a fronte di Trib. Bari, Sez. III, 23/11/2010, n. 3514 secondo cui: «è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale (…) come pure la liquidazione del danno biologico separatamente (…) da quello cosiddetto esistenziale»

Lo stesso legislatore, peraltro, intervenne con due distinti provvedimenti (art. 1 DPR 30/10/2009, n.181 e art. 1082  DPR 15/03/2010, n. 90, in cui si distingueva espressamente il danno biologico da quello morale (liquidato in percentuale), così smentendo clamorosamente la prospettazione teorica delle SS.UU sopra citate.

Ma non basta, giacché anche il Tribunale di Milano, rivisitando nell’anno 2009 le proprie tabelle di (più o meno) universale applicazione in chiave ‘San Martino’, in effetti finì con l’adottare un sistema  analogo, sotto spoglie differenti, rispetto a quello precedente senza in alcun modo rinnegarne l’effettività (si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. III, 12/09/2011, n. 18641, secondo cui «la modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano – che questa Corte, con la sentenza n. 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/2011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale – non ha mai “cancellato” la fattispecie del danno morale intesa come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale»).

Insomma, emergeva con chìarezza, da un lato il profondo disorientamento degli operatori e, dall’altro, l’inutilità di tentare di cancellare forzatamente figure quali il danno biologico, morale ed anche esistenziale, che rappresentavano non solo istituti previsti dalla legge (danno biologico e morale) e comunque largamente diffusi nella pratica (danno esistenziale), ma anche precise risposte di tutela rispetto a pregiudizi emergenti nel mondo reale (mondo cui sovente i giuristi risultano alquanto ‘allergici’).

Una visione diversa della questione

Cominciò, dunque, a farsi strada l’idea che il cammino intrapreso dalle SS.UU, di San Martino  (ed animato dal condivisibile spirito di selezionare le voci di danno risarcibile e di non scadere in meccanismi risarcitori automatici, privi di ogni riscontro istruttorio effettivo), potesse essere ben essere portato a termine anche attraverso un sentiero interpretativo diverso.

In questa prospettiva, concepire il danno non patrimoniale in modo unitario non doveva necessariamente portare ad un magma indistinto e confuso, ma poteva, invece, rappresentare il modo di soddisfare un’esigenza: quella di pervenire ad un risarcimento unitario del danno,  pur sempre, però, sommatoria aritmetica di voci  tra loro ben distinte e specificate, in modo tal da non poter essere duplicate.

In altre parole, «unità del danno non patrimoniale altro non significa, in definitiva, che unicità “contabile” del quantum finale: è cioè il suggello in chiave aritmetica del dispositivo (con riguardo all’art.2059 c.c. o all’art. 1218 c.c, sub specie non patrimoniale); restano tuttavia, prima e al di sotto di quell’esito, le diverse tipologie ripercussionali, le quali – corredate o meno di proprie commisurazioni (in una sorta di contabilità in progress) – concorrono insieme alla determinazione del risultato» (v. Paolo Cendon, Danno non patrimoniale, stato dell’arte – a fine 2012 –).

I recenti arresti della Sezione terza

Proprio in questa prospettiva (o almeno in parte in questa prospettiva) si è mossa, con alcuni recenti arresti, la terza Sezione della Suprema Corte. Mi riferisco alle decisioni di cui a Cass. Civ., Sez. III,  20/11/2012, n. 20292Cass. Civ., Sez. III, 19/02/2013, n. 4033, Cass. Civ., Sez. III,  03/10/2013, n. 22585, ed, infine a Cass. Civ., Sez. III, 11/10/2013, n.  23147.

In particolare, si segnala per la particolare chiarezza della motivazione, l’ultimo dei precedenti citati, laddove esso recita – in piena continuità rispetto a quello che si  è detto sopra – che  «come ha recentemente statuito questa Corte, il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento  delle  condizioni  di  vita  quotidiane,  risarcibile  nel  caso  in  cui  l’illecito  abbia  violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti  risarcibili;  nè  tale  conclusione  contrasta  col  principio  di  unitarietà  del  danno  non  patrimoniale, sancito  dalla  sentenza  n.  26972  del  2008  delle  Sezioni  Unite  della  Corte  di  cassazione,  giacchè  quel principio  impone  una  liquidazione  unitaria  del  danno,  ma  non  una  considerazione  atomistica  dei  suoi effetti» (Cass. Civ., Sez. III, 11/10/2013, n.  23147).

Ma….

Poiché è bene non farsi mancare mai nulla, tuttavia corre l’obbligo di segnalare che, un mese dopo il precedente appena citato, la stessa terza sezione ha emesso una decisione di senso diametralmente opposto, secondo cui «la Corte di appello si è uniformata ai principi enunciati da questa Corte, per cui il danno esistenziale non costituisce un’autonoma voce di danno risarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria del danno   non  patrimoniale.   Di   tale   danno   quindi   va   tenuto   conto,   nel   determinare   la   somma complessivamente  spettante  a  titolo  di  risarcimento  dei  danni  non  patrimoniali,  a  cui  va  apportato  un congruo aumento, in misura da determinare con riguardo alle peculiarità del caso concreto» (così Cass. Civ., Sez. III,  12/11/2013, n. 25409).

Ora, visto che il precedente appena citato è stato emesso il 12/11/2013 e questo articolo è in pubblicazione per il 19/11/2013, francamente sull’argomento, allo stato, non si sa che dire di più.

‘Mentre aspetto il tuo ritorno’

Nel terminare questo breve intervento, mi è venuto di canticchiare un noto pezzo di Renato Zero le cui prime due strofe suonano così: “mentre aspetto il tuo ritorno/metto in ordine le idee…“.

E questo è ciò che io, personalmente, farò: riorganizzare le idee, nell’attesa dell’inevitabile (ed anzi auspicabile) ritorno delle Sezioni Unite su questo argomento.

L’immancabile ennesimo  – e sicuramente non ultimo – capitolo della storia del danno non patrimoniale, storia che, tra vicende alterne e caos operativo senza pari, dura ormai da oltre quarant’anni.

Documenti & materiali

Normativa:
Art. 1 DPR 30/10/2009, n.181 
Art. 1082 DPR DPR 15/03/2010, n. 90

Giurisprudenza:
Cass. Civ., SS.UU., 11/11/2008 n. 26972 
Cass. Civ., Sez. III,  20/11/2012, n. 20292
Cass. Civ., Sez. III, 19/02/2013, n. 4033
Cass. Civ., Sez. III,  03/10/2013, n. 22585
Cass. Civ., Sez. III, 11/10/2013, n.  23147
Cass. Civ., Sez. III,  12/11/2013, n. 25409

Approfondimenti:  
Paolo Cendon, Danno non patrimoniale, stato dell’arte (a fine 2012)
Luca Lucenti, Il danno non patrimoniale è o non è una figura unitaria?
Patrizia Ziviz, I presunti peccati del danno esistenziale

 

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Author: Avv. Luca Lucenti

Avvocato, nato a Pesaro il 20 ottobre 1961. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1991. Abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Responsabile di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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