D.L. “negoziazione assistita” pubblicato in gazzetta Sintesi dei contenuti del decreto


Come vi avevamo anticipato nel post di ieri, il testo del D.L. 132/2014 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», cd. decreto legge sulla “negoziazione assistita” è stato pubblicato in G.U. n. 212 del 12/09/2014 ed è, dunque, in vigore da oggi, eccezion fatta per alcune disposizioni (per le quali si prevede che le stesse acquistino efficacia decorsi novanta o trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso).

Sintesi del decreto

Vi proponiamo una brevissima sintesi delle principali novità introdotte dal decreto, alcune delle quali erano già presenti nella prima bozza del decreto, altre invece le vediamo per la prima volta nel testo pubblicato in gazzetta.

Il decreto si suddivide in sette capi.

Il primo capo è relativo alla eliminazione dell’arretrato ed al trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti

Art. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria: viene prevista la possibilità per le parti, su istanza congiunta, di trasferire in sede arbitrale i processi pendenti non trattenuti in decisione, ad esclusione dei procedimenti aventi ad oggetto diritti indisponibili e in materia di lavoro.

Il collegio viene designato direttamente dalle parti o nominato dal Presidente del competente COA che individua gli arbitri tra gli avvocati iscritti all’albo da almeno tre anni.

Il secondo capo è relativo alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato

Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato: viene introdotto l’istituto della mediazione assistita da un avvocato, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per tentare la risoluzione bonaria della lite.

Per la validità della convenzione di negoziazione è richiesta la forma scritta e l’assistenza obbligatoria di un avvocato, che dovrà certificare l’autografia delle sottoscrizioni delle parti e, prima ancora – al momento del conferimento dell’incarico – egli dovrà informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale istituto.

Art. 3. Improcedibilità: Il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è previsto quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di risarcimento del danno derivante da sinistri stradali ed in quelle in cui viene richiesto il pagamento di somme inferiori ai 50.000 euro. In tale ultimo caso sono, invece, escluse le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

La disposizione in esame fa salvi: la tutela monitoria (inclusa la fase di opposizione), i procedimenti in camera di consiglio, l’azione civile nel processo penale, i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, nonché i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis C.P.C.)

Art. 4. Non accettazione dell’invito e mancato accordo: in caso di mancata risposta all’invito nel termine di trenta giorni ovvero in caso di rifiuto dello stesso, il giudice può tenerne conto nel successivo giudizio ai fini della condanna della parte alle spese, per lite temeraria, nonché ai fini della concessione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

Art. 5. Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione: l’eventuale accordo, sottoscritto dagli avvocati che vi hanno prestato assistenza, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione ipotecaria.

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa anche in materia di separazioni e divorzi consensuali (e delle relative modifiche), allorquando non siano presenti figli minori, o maggiorenni portatori di handicap, o, comunque, non economicamente autosufficienti.

In questo caso, l’accordo raggiunto tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che li definiscono e l’avvocato di parte è obbligato a trasmetterne copia, autenticata dallo stesso, all’ufficiale di stato civile nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell’accordo medesimo.

Art. 7. Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro: viene prevista una forma di negoziazione assistita anche in materia di lavoro, con la conseguente modifica dell’art. 2213, 4° comma,  C.C.

Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza: la disposizione in esame mira a regolare gli effetti della negoziazione assistita su prescrizione e decadenza in maniera analoga a quelli della domanda giudiziale.

Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza: vengono previsti obblighi per gli avvocati e limiti all’utilizzo delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione.

Art. 10. Anticiclaggio: la disposizione prevede la modifica all’art. 12, comma 2, D.LGS. 231/2007 in materia di antiriciclaggio in relazione al nuovo istituto di negoziazione assistita.

Art. 11. Raccolta dei dati: gli avvocati che sottoscrivono l’accordo di negoziazione assistita sono tenuti a trasmetterne copia al COA del luogo ove l’accordo è stato raggiunto ovvero a quello di appartenenza.

Il terzo capo è relativo alle ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio

Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile: viene introdotta la possibilità di raggiungere accordi di separazione e di divorzio consensuali (e relative modifiche) direttamente dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Come nel caso di negoziazione assistita da un avvocato, tale possibilità è esclusa in presenza di figli minorenni, ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap o, comunque, non economicamente autosufficienti.

L’accordo in tal modo raggiunto (che tiene luogo degli analoghi procedimenti giudiziali) non può contenere pattuizioni che prevedano trasferimenti patrimoniali.

Il capo quarto riguarda le altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione

Art. 13. Modifiche al regime della compensazione delle spese: il decreto modifica l’art. 92 C.P.C. nel senso di consentire al giudice la compensazione, anche parziale, delle spese in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza.

Art. 14. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione: nel corso della prima udienza di trattazione e limitatamente alle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice potrà disporre il passaggio della causa al rito sommario.

Quando dispone il passaggio del rito, il giudice invita le parti ad indicare i mezzi di prova ed a produrre documenti, a pena di decadenza alla stessa udienza, ovvero, se richiesto, può fissare una successiva udienza, con concessione alle parti un termine di quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un ulteriore termine di dieci giorni per l’indicazione delle prove contrarie.

Art. 15. Dichiarazione rese al difensore: il difensore potrà raccogliere ed utilizzare in giudizio, previa attestazione di autenticità e previa identificazione, dichiarazioni testimoniali rese da terzi, i quali potranno comunque essere chiamati a testimoniare personalmente dal giudice, anche d’ufficio.

Art. 16. Modifiche alle legge 7 ottobre 1969, n. 742: con efficacia dall’anno 2015, vengono introdotte modifiche relative alla durata del periodo di sospensione feriale, che viene ridotto da 45 giorni a 25 giorni (dal 6 al 31 agosto), nonché alla durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato ridotte a trenta giorni all’anno.

Il quinto capo interessa altre disposizioni per la tutela del credito e per la semplificazione e l’accelerazione del processo esecutivo e delle procedure concorsuali

Art. 17. Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti: si prevede che, nel caso in cui le parti non abbiano determinato la misura degli interessi legali, il saggio applicato sarà quello previsto nelle transazioni commerciali.

Art. 18. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazioni: la disposizione in esame prevede numerose modifiche al libro terzo del C.P.C., concernenti alcuni adempimenti posti a carico dell’ufficiale giudiziario e del creditore procedente anche in tema di iscrizione a ruolo.

Art. 19. Misure per l’efficienza: tra le modifiche introdotte da tale disposizione, viene prevista, inoltre, la possibilità per il creditore procedente, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, di accedere alle banche dati pubbliche (tra cui l’anagrafe tributaria) per la individuazione della situazione patrimoniale del debitore e dei beni utilmente aggredibili ai fini dell’esecuzione forzata.

Art. 20. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche: sono, infine, previste ulteriori modifiche alle disposizioni in materia di procedure concorsuali, in ordine agli adempimenti di curatori, di commissari giudiziali e di commissari straordinari.

Il capo sesto, inoltre, prevede misure per il miglioramento dell’organizzazione giudiziaria

Art. 21. Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati: vengono introdotte disposizioni volte a regolamentare le procedure di tramutamento successivo dei magistrati con nuovi compiti del CSM.

Il capo settimo riguarda, infine, le disposizioni finali del decreto

Art. 22. Disposizioni finanziarie: vengono previste disposizioni finanziarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti da alcune disposizioni del decreto.

Art. 23. Entrata in vigore: si prevede, infine, l’entrata in vigore del decreto per il giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U., che dovrà essere presentato alle Camere per la sua conversione nei termini di legge.

Documenti & materiali

Vedi il D.L. 132/2014

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.