CTU ritardatario colpevole del reato di rifiuto di atti d’ufficio A margine di Cass. Pen., 29/12/2015, Sez. VI, n. 51051


Il reato di rifiuti di atti d’ufficio è previsto dall’art. 328, 1° co., C.P., che testualmente recita:

«Il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni».

La condotta sanzionata dalla norma di cui all’art. 328, 1° co., C.P. (rifiuto di atti d’ufficio) sopra richiamata, è integrata dal Consulente Tecnico d’Ufficio, il quale, dopo esser stato sollecitato più volte dall’autorità giudiziaria ad adempiere, abbia  rifiutato un atto del proprio ufficio (nella specie, il deposito di una perizia in un contenzioso civile) oltre ogni tempo di ragionevole tolleranza.

E’ quanto ha stabilito la Cassazione penale nella sentenza qui in commento (Cass. Pen., 29/12/2015, Sez. VI, n. 51051), nel confermare la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina che aveva condannato un Ctu, ritenuto responsabile del reato contestato, alla pena di 4 mesi di reclusione,  oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo i Consiglieri della Corte, il giudizio di responsabilità passa attraverso il concetto di “rifiuto”, contemplato dalla norma penale: in particolare, essi assumono che il rifiuto possa essere integrato anche da atteggiamenti psicologici, quali il “lasciare, eliminare, scartare, negare”, tale cioè da coincidere con il concetto di omissione.

Il rifiuto diviene penalmente rilevante in quanto l’atto sia connotato da indifferibilità, per rilievo e natura del bene protetto, quale la difesa dei diritti nel contenzioso civle in cui l’ausiliario (Ctu) sia chiamato a rendere la sua opera.

A tali fini, prosegue la pronuncia in commento, a nulla rileva il fatto che non si sia in presenza di termini perentori, bensì ordinatori, dal momento che la condotta illecita è integrata non da qualsiasi ritardo compiuto dall’ausiliare, ma unicamente da quello che supera il limite del c.d. ragionevole comporto o di tempo di indugio tollerato e non giustificato da cause di forze maggiore.

Così, infatti, avevano ritenuto anche i Consiglieri della Corte territoriale:

«l’assenza di termini di legge espliciti o la presenza di termini ordinatori non esclude, infatti, […] il dovere di compiere l’atto in un ristretto margine temporale quanto ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice».

Il Ctu, nella fattispecie concreta, era rimasto inerte e silente di fronte alle plurime sollecitazioni ed inviti anche di comparizione personale da parte del giudice, senza addurre alcun tipo di giustificazione a base del proprio ritardo ed era dunque consapevole – anche sotto il profilo psicologico – del proprio contegno omissivo ed essendosi egli rappresentato ed avendo voluto la realizzazione di un evento “contra jus“.

La condotta sopra descritta ha dunque assunto i tratti della fattispecie astratta del reato contestato (art. 328, 1°, C.P.) e la Cassazione ha, sulla base delle ragioni sopra illustrate, rigettato il ricorso promosso dall’imputato, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese processuali.

Documenti & materiali

Scarica il testo integrale della sentenza Cass. Pen., Sez. VI, 29/12/2015, n. 51051

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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