Per chiedere la condanna dello Stato a dividere in due parti la Sicilia è necessario il patrocinio di un avvocato


Chiunque abbia mai pensato di convenire in giudizio le cariche dello Stato al fine di ottenere una pronuncia che condanni lo Stato stesso a procedere con la divisione in due aree tra loro indipendenti di un determinato territorio, sappia che per farlo deve necessariamente munirsi di un avvocato.
Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24517 del 30/10/2013.

Il fatto

Un cittadino piuttosto intraprendente instaurava, avanti il Giudice di Pace e senza il ministero di un difensore, un giudizio volto ad ottenere la condanna dello Stato italiano a dividere la Sicilia in due parti: la Sicilia Orientale, indipendente e neutrale, e la Sicilia occidentale, «autonoma a statuto incompleto da sessanta anni per ostruzionismo e complotto politico del governo unitario accentrato a Roma».
Nel contempo l’attore chiedeva, altresì, di essere nominato capo provvisorio della Sicilia Orientale, come divisa, nonché l’adozione di alcune misure preliminari finalizzate alla costituzione del nuovo stato sovrano (modalità e disposizioni per il conio di nuova moneta, richiesta legittimazione Onu e quant’altro).
Il Giudice di Pace respingeva la domanda dichiarando la carenza di legittimazione processuale dei convenuti, nonché la carenza di ius postulandi e legittimazione ad agire dell’attore.

Quest’ultimo non si perdeva d’animo e proponeva appello, senza il patrocinio di alcun difensore, avverso la sentenza a lui sfavorevole emessa in primo grado, riproponendo tutte le domande già avanzate in primo grado. Il Tribunale di Catania, così investito della questione, dichiarava l’inammissibilità dell’appello rilevando, preliminarmente e, quale motivo assorbente le altre questioni preliminari al merito riscontrate, l’impossibilità dell’appellante di stare in giudizio personalmente.

Nonostante l’ulteriore sconfitta, l’uomo, ancora personalmente senza difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, lamentando tra l’altro la violazione delle norme CEDU e della Carta Costituzionale laddove il nostro ordinamento non prevede la possibilità di far valere in giudizio i propri diritti senza l’ausilio di un difensore ed, inoltre, la violazione dei trattati europei in materia di libera concorrenza in relazione all’(asserito) costituito monopolio dell’attività legale costituito in favore degli avvocati.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte con la decisione in questione, dopo un articolato esame dei motivi di ricorso, ha espressamente affermato:
– la legittimità costituzionale delle norme in materia di necessarietà dell’assistenza e difesa tecnica nel giudizio (all’uopo richiamando la pregressa giurisprudenza costituzionale);
– l’altrettanto necessarietà dell’esistenza di difensori specializzati per i giudizi innanzi alle magistrature superiori per l’elevato tecnicismo delle questioni di diritto ivi trattate;
– l’inapplicabilità delle norme del Tfue (trattato sul funzionamento Unione Europea) richiamate dal ricorrente in considerazione del fatto che la professione legale non costituisce attività di impresa.

Le predette statuizioni hanno indotto la Suprema Corte a dichiarare, dunque, l’inammissibilità del ricorso «in quanto esso non è stato sottoscritto da difensore iscritto all’apposito albo speciale dei patrocinanti in cassazione, in violazione dell’art. 365 c.p.c.».

La vicenda, simpatica ed a tratti surreale, offre lo spunto per riflettere sul ruolo e sull’importanza della professione forense, la cui attività fondamentale viene definita dalla stessa Suprema Corte nel contesto della motivazione della decisione in commento «esercizio di una funzione pubblica».

Documenti & materiali

Scarica Cass.Civ., Sez.IV, 30/10/2013 n. 24517

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.