Compensazione spese legali: solo per eccezionali e gravi ragioni Cass. Civ., I Sezione, ordinanza 5/07/2017, n. 16473


«In ordine alla compensazione delle spese di lite, le gravi ed eccezionali ragioni di cui parla l’art. 92 c.p.c. devono essere esplicitamente indicate nella motivazione che legittima la compensazione totale o parziale e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa».

Così la Cassazione, III Sezione Civile, si è espressa con l’ordinanza n. 16473/2017, che ha sancito il principio sopra richiamato.

Nell’ambito di un’azione risarcitoria promossa dal danneggiato a seguito di un sinistro stradale causato da un’auto di cui non era stato possibile individuare il conducente, il Fondo di Garanzia Vittime per la Strada era stato condannato a risarcire il danno, mentre in ordine alle spese legali, invece, i giudici di merito (di primo e secondo grado) avevano ritenuto di procedere alla compensazione delle medesime, mentre quelle di CTU erano state poste a carico dell’attore.

Nel giudizio di cassazione, dunque, il ricorrente mediante quattro motivi di ricorso, tutti connessi tra loro e poi ritenuti fondati, si duole della pronuncia in ordine alla compensazione delle spese, sostenendo che tale disposizione possa essere pronunciata solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ragioni che non sarebbero, a suo dire, ricorse nel caso di specie.

Nell’accogliere il ricorso, la Cassazione afferma che nel caso di specie trova applicazione la disciplina della regolazione delle spese prevista dall’art. 92, nella nuova formulazione posto L. n. 69/2009, art. 45, co. 11, secondo cui

«la compensazione delle spese di lite è permessa allorché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni».

La norma sopra citata, secondo la Cassazione, costituisce una «norma elastica», intesa come clausola generale che il legislatore ha previsto «per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni», da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito e con un giudizio censurabile in sede di legittimità.

Ne consegue che le gravi ed eccezionali ragioni in questione devono essere indicate in maniera esplicita nella motivazione che legittima la compensazione totale o parziale e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

Documenti&Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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