Come pago il mio avvocato/5: il Ministero conferma nessun obbligo di Pos e nessuna sanzione


I] prossimo 30 giugno 2014, come ormai noto a tutti, entreranno in vigore le disposizioni introdotte dal D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L.17/12/2012, n. 221 riguardanti l‘obbligo per professionisti ed imprese di accettare pagamenti dai propri clienti attraverso carte di debito, cioè a dire carte bancomat.

All’emanazione della normativa citata è poi susseguita una serie di ulteriori modifiche legislative, rispetto alle quali non sono mancate critiche, contestazioni, ricorsi e varie interpretazioni rese dalle associazioni dei soggetti destinatari dell’obbligo.
In sintesi, si ricorderà che le principali obiezioni rivolte alla disciplina in questione concernevano l’obbligatorietà per imprese e professionisti di dotarsi dei dispositivi necessari (POS) per consentire i pagamenti a mezzo bancomat, sostenendone i relativi costi di installazione e quant’altro. In realtà la lettera della norma non prevede specificatamente tale obbligo, ma d’altro canto, essendo invece espressamente previsto l’obbligo di accettare pagamenti attraverso bancomat, ne deriva quale corollario, sotto il profilo tecnico quantomeno, la necessarietà e, dunque, l’obbligo di dotarsi degli appositi strumenti tecnici per consentire ed accettare tali modalità di pagamento. Di qui le accennate obiezioni e contestazioni.

Si rendeva, dunque, quanto mai utile ed opportuno un chiarimento sul punto da parte del Ministero, soprattutto in seguito alla circolare del CNF che aveva fatto propria l’interpretazione della norma volta ad escludere la sussistenza di alcun obbligo di dotarsi del POS, ciò anche in considerazione del fatto che non è comminata alcuna sanzione nei confronti dei soggetti che non ottemperino ai citati obblighi.

E proprio in questi giorni l’auspicato chiarimento ministeriale è arrivato. Allinterrogazione parlamentare svolta dall’Onorevole Marco Causi conclusasi l’11/06/2014 è seguita la risposta immediata da parte del Ministero dell’economia, il quale ha concluso il proprio intervento sostenendo che nessuna sanzione è prevista nei confronti dei soggetti che non si adegueranno, con ciò di fatto, avvalorando al momento la tesi interpretativa dell’assenza di alcun obbligo di dotarsi di POS.

Per capirci di più ripercorriamo brevemente i principali passaggi, legislativi e non, che hanno riguardato la materia dalla sua introduzione ad oggi.

Lo stato dell’arte

  1. La norma istitutrice
    Ai sensi dell’art. 15, 4° co., del D.L. 18/10/2012, n. 179, conv. in L.17/12/2012, n. 221  “a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.(….)“.
    (V. post del 04/11/2013)
  2. Il DM attuativo
    In data 27/01/2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24/01/2014 “Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
    Il suddetto decreto, la cui entrata in vigore era fissata per il 28/03/2014, prevedeva in sintesi che:

    • dal 28/03/2013 e sino al 30/06/2014 fosse istituita una prima fase applicativa nel vigore della quale l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito avrebbe riguardato gli esercenti, ovvero imprese e professionisti, con fatturato superiore da € 200.000,00;
    • la facoltà del Ministero, una volta terminata la fase applicativa (30/06/2014) e comunque non oltre il 26/06/2014, di rivedere le soglie ed i limiti di fatturato in riferimento all’individuazione dei destinatari dell’obbligo.
      (V. post del 29/01/2014)
  3. La proroga
    Successivamente, in sede di conversione del cd. decreto milleproroghe  è stato modificato l’art. 15, comma 4, del DL 179/2012, posticipando così l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i pagamenti con mezzi telematici al 30/06/2014.
    Ciò di fatto ha conseguentemente determinato il venir meno di alcune disposizioni contenute nel DM attuativo, quali ad esempio quelle riguardanti l’introduzione della prima fase applicativa in via sperimentale.
    (V. post del 28/02/2014)
  4. L’ordinanza del Tar Lazio
    Nel quadro normativo così delineato è poi apparsa la prima pronuncia giurisprudenziale: il Tar Lazio con l’ordinanza n. 1932 del 30/4/2014 su ricorso proposto dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti contro il DM attuativo, rigetta l’istanza (limitatamente alla fase cautelare) non sospendendo, dunque, l’efficacia del DM stesso, il quale dal tenore della decisione sopra citata (presumibilmente) passerà indenne anche il vaglio di merito.
    (V. post del 09/05/2014)
  5. La circolare del CNF
    Da ultimo si inserisce nel quadro la circolare del CNF del 20/05/2014, la quale con l’intento di fornire chiarimenti e precisazioni circa la disciplina in questione, avuto altresì riguardo alla finalità del legislatore, ha chiarito che non sussiste alcun obbligo per i professionisti di dotarsi del dispositivo POS, dal momento che la previsione normativa «introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato di potersi liberare dall’obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito». Ciò anche in considerazione del fatto che alla violazione del citato obbligo non è ricollegata alcuna sanzione.
    (V. post del 26/05/2014).

L’interrogazione parlamentare e la risposta del ministero

Come anticipato, durante la seduta parlamentare conclusasi l’11/06/2014 l‘On. Causi in sede di interrogazione parlamentare destinata al Ministero dell’economia, dopo aver ripercorso tutte le tappe che hanno portato all’approdo finale della questione, conclude il proprio intervento richiedendo al Ministero

come intenda intervenire per quanto di propria competenza al fine di chiarire gli effetti dell’applicazione della norma recante l’obbligo per gli esercenti attività di impresa e professioni di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito in tal modo evitando l’insorgere del possibile contenzioso che i singoli contribuenti, i professionisti, gli ordini professionali e le associazioni di categoria intendono scongiurare

Il delegato alla risposta, sottosegretario all’economia Enrico Zanetti, a conclusione del suo intervento riferisce che

non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

E tale circostanza depone a favore, sempre secondo il sottosegretario, all’interpretazione della normativa fornita dal CNF, a parere del quale, come si ricorderà, nessun obbligo è stato introdotto ma piuttosto un onere.

Chiarito ciò, il sottosegretario Zanetti nel contesto del proprio intervento non ha potuto esimersi dal rilevare come l’introduzione della normativa in questione sia stata dettata da determinate esigenze volte, da un lato, a contrastare fenomeni di evasione fiscale ricollegati all’utilizzo del denaro contante e, dall’altro, a promuovere modalità di pagamento attraverso carte di debito, in ragione dei minori costi per la collettività che derivano da un constante utilizzo delle stesse ed anche in considerazione della garanzia del buon fine del pagamento che detti strumenti assicurano.

Da ultimo, il medesimo sottosegretario ha confermato la più che condivisibile necessità di promuovere il confronto tra tutti gli operatori di mercato coinvolti (imprese, professionisti ed istituiti di credito) al fine di implementare con la massima efficienza e con il minor sacrificio economico possibili gli strumenti telematici di pagamento allo stato esistenti nell’ambito delle più diverse transazioni commerciali ed economiche. Nella risposta del sottosegretario si legge, infatti, che

Nel ribadire la necessità di promuovere la diffusione e l’uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala, anche in considerazione della scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia, rispetto alla media degli altri Paesi europei, nonché l’eccessivo costo dell’uso del contante per il sistema economico e per i singoli imprenditori, si ritiene opportuno che – al fine di massimizzare i vantaggi connessi all’implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, nel contempo, minimizzare l’incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti – vengano attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e all’utilizzo dei POS, e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti, ottenendo così una significativa compressione dei costi ed una soluzione che consenta di superare le difficoltà insite nel cambiamento prospettato.

Questo, dunque, il quadro ad oggi.

Tuttavia il 30 giugno non è poi così vicino e non  possono escludersi fino a tale data ulteriori interventi, modifiche e precisazioni…

Documenti & materiali

Scarica il testo del DL 179/2012 (conv. con mod. dalla L. 221/2012
Scarica il testo del DM 24/01/2014
Scarica il testo del DL 150/2013 (conv. con mod. dalla L. 15/2014) cd. milleproroghe
Leggi il testo dell’ordinanza n.1932/2014, TAR LAZIO, Sezione Terza Ter
Scarica il testo della circolare del CNF n. 10-C-2014 del 20/05/2014
Leggi l’interrogazione parlamentare dell’Onorevole Marco Causi
Leggi la risposta del sottosegretario all’economia Enrico Zanetti (pagg. 159-161)

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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