Vita dura per gli automobilisti ma soprattutto per i loro avvocati che nel proporre opposizione ai verbali di accertamento in materia di violazioni del codice della strada potranno vedersi costretti a moltiplicare ricorsi e viaggi alla volta di diversi uffici dei numerosi giudici di pace dislocati nel Bel Paese.
Infatti, in caso di violazioni multiple commesse in luoghi diversi si dovrà proporre opposizione dinanzi a ciascun giudice di pace competente in ragione del luogo ove è stata commessa la relativa infrazione accertata nel verbale. Così da ultimo si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. Cass_Civ_Ord_16892_13 in seguito al regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Giudice di Pace di Faenza.
La Suprema Corte investita della questione, dopo aver statuito che “in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile”, ha escluso che la reiterazione dell’infrazione possa determinare l’attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l’opposizione in merito all’accertamento dell’ultima violazione. Ciò in quanto la Corte, richiamando i propri consolidati orientamenti, pacificamente esclude che in ambito di illeciti amministrativi si possa applicare l’istituto della continuazione, normativamente previsto solo per illeciti penali.
L’unica consolazione che ormai resta è che il giudice di pace che si ritenga incompetente dovrà dichiararlo con sentenza e non limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza una preventiva instaurazione del contraddittorio (così Cass. Civ. ordinanza 15/11/2011 n. 23881).