La revoca dell’interpello non ha effetto se avvenuta dopo la conclusione dell’atto Commissione Tributaria per la Liguria, 03/01/2017 n. 1

La revoca dell’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate dopo che l’atto è stato compiuto in conformità a quanto contenuto nell’interpello stesso non ha effetto .

Ciò è quanto ha statuito la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria con la sentenza n. 01 del 03/01/2017.

Il caso

Il Comune di Genova manifestava l’intenzione di cedere il diritto di superficie e la piena proprietà di due distinti immobili ad un’azienda speciale. Prima di compiere l’operazione sia il Comune che l’Azienda presentavano interpello all’Agenzia delle Entrate per conoscere il regime fiscale dell’operazione che essi andavano a concludere con particolare riferimento all’assoggettabilità ad Iva e alle altre imposte indirette.

In risposta ad entrambi gli interpelli, l’Agenzia affermava che la cessione dei diritti reali in questione, nel caso di specie dovesse essere esente  dal l’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 118 D.LGS. 267/2008 (TUEL).

Secondo la citata disposizione, infatti,

«i trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell’articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura».

Sulla base dell’orientamento favorevole espresso dall’Agenzia delle Entrate le parti, dunque, concludevano i ridetti trasferimenti immobiliari. Tuttavia, successivamente alla stipula di tali atti, l’Agenzia delle Entrate revocava i precedenti pareri emessi in sede di interpello,  affermando, questa volta, che l’esenzione fiscale prevista nell’ipotesi in questione riguardava tutte le imposte indirette ma non anche l’IVA.

Tuttavia, in virtù del proprio regime fiscale l’Azienda si vedeva costretta a pagare l’IVA sui detti trasferimenti e in considerazione di ciò e forte del duplice parere positivo e preventivo in base al quale erano stati posti in essere gli atti in questione, presentava richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate, la quale tuttavia opponeva il silenzio diniego.

Contro tale silenzio l’Azienda proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria di Genova la quale accoglieva il ricorso e dichiarava illegittimo il silenzio diniego opposto alla richiesta di rimborso.

Contro la sentenza di primo grado proponeva appello avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria l’Agenzia delle Entrate.

La decisone della CTR

La Commissione Regionale adita investita del caso respinge l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate soffermandosi in particolare sugli effetti prodotti dall’adeguamento del contribuente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello.

In particolare, osserva la CTR che dagli atti è emerso che le parti hanno provveduto alla stipula dell’atto in relazione al duplice parere positivo dell’Agenzia delle Entrate circa l’esenzione da Iva e dalle altre imposte indirette, mentre la revoca dei suddetti pareri da parte dell’Agenzia è avvenuta più di un anno dopo la conclusione dell’atto.

Ciò posto la CTR ha affermato che

«la revoca non può avvenire dopo che l’atto è già stato fatto, come è avvento nel caso di specie, per cui tale revoca va giudicata priva di effetto».

Sulla base di ciò la CTR Ligure ha respinto l’appello, confermando la sentenza di primo grado e per l’effetto condannando l’Agenzia soccombente alle spese del grado.

Documenti & Materiali

Scarica CTR Liguria, 03/01/2017 n. 1

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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