Professionisti e autonomi: ribadita l’illegittimità del “prelevometro” CTR Marche, Sez. VI, sent. n. 192 del 22/03/2017


La presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, secondo la quale i prelevamenti e i versamenti effettuati sul conto corrente bancario sono imputati ai ricavi qualora il contribuente non dimostri l’inclusione di tali somme nelle base imponibile dell’imposta già pagata o l’estraneità delle medesime somme rispetto alla produzione di reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi e professionisti.

Così ha recentemente statuito la Commissione Tributaria Regionale per le Marche con la sentenza n. 192 del 22/03/2017 in merito all’applicazione del cd. “prelevometro” a lavoratori autonomi e professionisti.

Il caso

Il contribuente, nella specie architetto, riceveva la notifica di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione il maggior reddito accertato in virtù dell’applicazione dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973 a mente del quale i prelevamenti e i versamenti effettuati sul conto corrente bancario sono imputati ai ricavi qualora il contribuente non fornisca prova contraria. Il contribuente impugnava allora il suddetto avviso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, la quale accoglieva il ricorso sulla base del fatto che la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973 non potesse essere estesa ai professionisti, in quanto l’ equiparamento al reddito di impresa per effetto della legge 311/2004 è intervenuto in epoca successiva all’annualità contestata. Trattandosi di norma avente natura sostanziale, la Commissione ritiene che essa non possa essere applicata retroattivamente, annullando, quindi, l’avviso. Propone allora appello Ufficio avanti la Commissione Tributaria Regionale per le Marche.

La decisione della CTR

La Commissione Tributaria Regionale adita respinge l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Infatti, nonostante, ritenga che il cit. art. 32 D.P.R. 600/1973. come novellato, sia una norma di carattere procedimentale, sostiene, altresì, al pari di quanto statuito dal giudice di primo grado, che detta norma «esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica una applicazione retroattiva della norma ad attività di accertamento, relative, come nella fattispecie, a periodi di imposta pregressi».

Oltre a ciò si legge in sentenza, la CTR rileva che sulla materia si era già espressa la Consulta con la sentenza n. 228/2014 la quale dichiarava l’illegittimità dell’art. 32  del D.P.R. 600/1973 nella parte in cui prevedeva una presunzione tale per cui le somme prelevate dal conto corrente del lavoratore autonomo costituissero dei compensi assoggettabili a tassazione. Ciò comporta che il giudice tributario deve decidere la controversia di cui è investito in considerazione della declaratoria di incostituzionalità della norma sopra citata, provvedendo a dichiarare illegittimo l’atto impositivo nella parte in cui ha accertato il maggior reddito sulla base delle illegittime presunzioni.

Rileva, inoltre, la CTR che più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente limitato la portata della presunzione di cui al citato art. 32.  Con la sentenza n. 12779/2016 la Corte di Cassazione  ha stabilito che

«l’operatività della presunzione di cui all’art. 32, DP.R. n. 600/1973 secondo cui sia i prelevamenti e sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotabili contabilmente, vanno imputati ai ricavi o compensi conseguiti dal Contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, vale solo per gli imprenditori e non anche per i lavoratori autonomi o professionalmente intellettuali».

Sintetizzando, dunque, i  principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al cd.” prelevometro” si ha che:

  • sono inapplicabili le presunzioni sia per i versamenti che per i prelevamenti nell’ambito degli accertamenti conseguenti ad indagini finanziarie effettuate nei confronti di lavoratori autonomi;
  • sussiste un conseguente spostamento dell’onere della prova in capo all’Amministrazione Finanziaria, la quale è dunque chiamata a provare che tali versamenti e prelevamenti siano indice di maggiori redditi imponibili riconducibili all’attività di lavoro autonomo;
  • sussiste l’applicazione retroattiva dell’inapplicabilità delle menzionate presunzioni ai lavoratori autonomi, in linea con “l’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale”.

Conclusioni

La CTR, alla luce degli orientamenti in materia espressi tanto dalla Corte Costituzione quanto dalla Corte di Cassazione ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado che aveva a sua volta annullato l’atto impositivo.

Documenti & Materiali

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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