Contenuti
Il D.LGS. 156/2015 («Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario») nel riformare l’art. 69 del D.LGS. 546/1992, che disciplina il processo tributario di primo e secondo grado, ha introdotto l’immediata esecutorietà delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente emesse dalle commissioni tributarie, con la precisazione che in caso di pagamento di somme dell’importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, il giudice potrà richiedere al contribuente la prestazione di idonea garanzia.
Tuttavia l’art. 12, comma 2, del citato D.LGS. 156/2015 subordinava l’entrata in vigore delle modifiche operate all’art. 69 e, quindi, anche dell’immediata esecutorietà delle sentenze, all’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei decreti disciplinanti il contenuto delle garanzie da imporre al privato, che il Giudice può richiedere qualora l’importo dedotto in sentenza sia superiore appunto a 10.000 euro.
Nonostante la previsione del citato art. 12, la giurisprudenza di merito (v. post del 26/01/2017) si è successivamente orientata in senso meno restrittivo e, attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle nuove norme, ha stabilito che «la provvisoria esecutività delle sentenze, già chiaramente imposta dalla legge delega, debba senz’altro già ritenersi pienamente operante in tutti quei casi in cui il giudice non intenda (oppure non possa ovvero non voglia) imporre alcuna garanzia a carico della parte privata» (cfr. CTR Lombardia sentenza n. 6725 del 13/12/2016), a prescindere, dunque, dall’effettiva emanazione dei citati decreti ministeriali.
Ebbene, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 06/02/2017 pubblicato in G.U. in data 13/03/2017 è stato finalmente emanato il decreto di attuazione previsto dall’art. 69 del D.LGS. 546/1992 disciplinante il contenuto della garanzia che il giudice può imporre in determinati casi, che entrerà in vigore il prossimo 28/03/2017.
Vediamo, dunque, cosa prevede il suddetto decreto ministeriale.
Contenuto della garanzia (art. 1)
La garanzia in questione deve essere costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Per le piccole e medie imprese, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 D.LGS. 385/1993 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Per i gruppi di società, con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione dell’obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’art. 2359 c.c..
La garanzia va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze, e deve avere ad oggetto l’integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, in determinati casi, l’obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi.
Durata della garanzia (art. 2)
La garanzia deve essere prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio, ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva.
La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.
Escussione della garanzia (art. 3)
In caso di inerzia del contribuente alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi, l’amministrazione potrà escutere la garanzia. Tale termine di tre mesi decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall’estinzione del processo.
Ai fini dell’escussione della garanzia, l’ente a favore del quale è prestata comunica al garante l’ammontare delle somme dovute mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine di tre mesi previsto per l’adempimento del contribuente.
Ferma restando l’efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
Da evidenziare, inoltre, che l’eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente non può in nessun caso essere opposto all’ente a favore del quale è prestata la garanzia ed è escluso sia il beneficio della preventiva richiesta di pagamento al debitore principale, sia quello della preventiva escussione dello stesso.
Ricordiamo, infine, che ai sensi dell’art. 69, comma 3, D.LGS. 546/199 «i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio».
Documenti & Materiali
Scairca il testo del D.LGS. 546/199
Scarica il testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22/2017 pubblicato in G.U. in data 13/03/2017
Scarica il testo del D.LGS. 156/2015