REPLAY. Donazioni tra persone dello stesso sesso unite civilmente: si applicano le aliquote previste per i coniugi o per i familiari? Commissione Tributaria per la Liguria n. 575 del 18/04/2016


Nel caso di donazione tra persone dello stesso sesso legate tra loro da un’unione civile formalizzata all’estero si applica l’imposta sulle donazioni nella misura prevista per i familiari. Così ha previsto la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria con la sentenza n. 575 del 18/04/2016.

Come noto, infatti, l’imposta sulle donazioni, attualmente regolata dal D.LGS.346/1990 – Testo Unico imposta sulle successionie e donazioni, come reintrodotto dal D.L. 262/2006 – prevede nel caso di operazioni soggette ad imposta proporzionale (come nella specie) diverse aliquote, differenziate in ragione del grado di parentela esistente o meno tra donante e donatario. In particolare dette aliquote, sono così suddivise:

  • 4 per cento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, cui si applica la franchigia di € 1.000.000;
  • 6 per cento a favore dei fratelli e delle sorelle cui si applica la franchigia di € 100.000 euro;
  • 6 per cento a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche’ degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8 per cento a favore di altri soggetti

L’imposta dovuta, quindi, si determina applicando l’aliquota di riferimento alla quota di valore oggetto della donazione, al netto dell’eventuale franchigia, prevista, come sopra indicato, solo per le donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta o, ma in misura nettamente inferiore, tra fratelli e sorelle.

Sul punto occorre però fornire subito una precisazione. La decisione della CTR viene depositata poco prima della definitiva approvazione della recente legge sulle unioni civlili, L. n. 76/2016, meglio nota come Legge Cirinnà, pubblicata in GU il 21/05/2016 ed entrata in vigore il 10 giugno scorso, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento la regolamentazione delle unioni omoaffettive, la cui portata potrebbe condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle cui è giunta la CTR Liguria nella sentenza in questione in merito alla qualifica del legame intercorrente tra i componenti di una coppia omosessuale, ricondotto, si ripete, al concetto di familiare.

Il caso

Un contribuente proponenva ricorso contro l’avviso di liquidazione di imposta notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, con il quale quest’ultima recuperava gli importi dovuti a titolo di imposta sulle donazioni in relazione ad un bonifico, peraltro di consistente importo, effettuato in suo favore da un altro soggetto, con il quale era legato da un’unione di diritto domestico secondo il diritto svizzero. I motivi di ricorso riguardavano in via principale la non assoggettabilità ad imposta sulle donazioni dell’operazione finanziaria posta in essere sul presupposto che trattavasi di donazione indiretta finalizzata all’acquisto di un immobile, già scontante l’imposta di registro e che, in ogni caso vi era difetto di territorialità essendo il donante residente all’estero. In via subordinata veniva richiesto, infine, la riduzione dell’imposta in considerazione del fatto che donante e donatario erano legati da unione civile e, dunque, non potevano considerarsi estranei ai fini dell’applicazione dell’imposta.

La Commissione Tributaria Provinciale, tuttavia, respinge in toto il ricorso aderendo all’orientamento dell’Ufficio.

Soccombente in primo grado il contribuente appella la sentenza di primo cure avanti la CTR.

La decisione della Comissione Tributaria Regionale per la Liguria

La CTR per la Liguria chiamata a pronunciarsi in appello respinge i primi motivi di appello proposti dal contribuente mentre accoglie in buona sostanza l’ultimo.

Vengono, infatti, disattese tutte le doglianze riguardanti l’esclusione dell’imposta sulla donazione al trasferimento in questione basate sul difetto di territorialità e sulla natura indiretta della donazione in quanto destinata alla costituzione di un diritto immobiliare.

La CTR accoglie, invece, come anticipato, l’ultimo motivo di appello con il quale il contribuente donatario, legato da un’unione civile secondo il dirirro svizzero al donante, lamentava la violazione della Carta Europea dei diritti umani in materia di famiglia, chiedendo per l’effetto una riduzione dell’imposta liquidata dall’Ufficio, in virtù dell’applicabilità delle diverse e minori aliquote previste dal TUSD in caso di sussistenza di legami di coniugio e parentela tra donante e beneficiario.

Nonostante l’assenza, all’epoca della decisione, di un riconoscimento normativo da parte dell’ordinamento italiano delle unioni civili tra coppie omosessuali, la CTR ritiene che ciò non sia sufficiente per poter definiere, negativamente la questione. La Commissione, fa propri i princìpi esprressi dai richiamati e precedenti arresti giurisprudenziali che, in più occasioni hanno dato invece giuridico riconoscimento ai diritti delle coppie omoaffettive. In tale ottica la CTR ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che riconosce alle coppie omossessuali legate da un’unione civile o matrimonio contratto all’estero la stato di “familiare”.

Di conseguenza l’imposta sulla donazione in questione viene consideraratà sì dovuta, ma nei limiti della misura prevista per i familiari come indicato nel D.LGS. 346/1990 e da quesa definiti come “altri parenti fino al quarto grado”.

Tutto ciò accadeva, si è detto, prima della pubblicazione della legge italiana sulle unioni civili omoaffettive. Ciò posto, in tema di donazioni, può considerarsi ancora possibile, alla luce della nuova legge, ricondurre l'”unito civimente” alla generica figura del familiare come deciso dalla sentenza in commento, anzichè equipararlo al coniuge?

La legge Cirinnà a dire il vero non prevede nulla di specifico in materia di donazioni tra “uniti”, tuttavia il comma 20 dell’art. 1 della citata legge sembra essere dirimente sul punto. Esso, infatti, stabilisce che

Al solo fine di assicurare l’effettivita’ della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Il che, dunque, induce a ritenere, che oggi le donazioni effettuate tra i membri di una coppia omossessuale unita civilmente secondo il diritto italiano possono essere equiparate alle donazioni effettuate tra coniugi, alle quali, dunque, andrà applicata la prevista e minore aliquota al netto della frnchigia.
Tale equiparazione, tuttavia, non pare così scontata qualora l’unione civile (o matrimonio ove possibile) sia stata celebrata all’estero e non sia stata successivamente ricelebrata secondo la normativa italiana. Il comma 28, della legge Cirinnà delega, infatti, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti all’
a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.
La norma citata, al momento, sembrerebbe, considerata l’assenza dei decreti governativi, escludere un riconoscimento immediato alle unioni celebrate all’estero. Ricordiamo, infine, che anche nel caso matrimonio celebrato all’estero tra coppie etereossuali (di cui un membro della coppia sia cittadino italiano), occorre rispettare determinati requisti per ottenerne il riconoscimento secondo quanto previsto dal DPR 396/2000.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Liguria n. 575 del 18/04/2016
Scarica il testo del D.LGS. n. 346/1990
Scarica il testo del D.L. 262/2006
Scarica il testo della L. n. 76/2016
Scarica il testo della DPR 396/2000

Avviso “Replay”

Questo articolo è stato pubblicato in data 27/06/2016 ed è stato uno dei più letti del nostro blog. Non costituisce un aggiornamento e viene nuovamente pubblicato nella sua stesura originaria per la serie “Replay” 2016.

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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