D.L. 59/2016: tabella con le modifiche apportate in materia di esecuzione forzata Pubblicato in G.U. n. 102 del 03/05/2016


In data 03 maggio 2016 è stato pubblicato in GU il D.L. 03/05/2016 n. 59 dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.

Come previsto dall’art. 14 del predetto decreto, lo stesso è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, quindi, il 04 maggio 2016.

Il decreto in questione introduce importanti novità nel nostro ordinamento, come la figura del cd. pegno mobiliare non possessorio (art. 1), una nuova forma di garanzia prevista per gli imprenditori che potranno concedere appunto a titolo di garanzia della concessione di un credito i propri beni strumentali senza tuttavia perderne il possesso ed il godimento.

Altre novità di rilievo sono: la previsione del cd. patto marciano tra istituti di credito e imprese, a mente del quale è possibile stipulare, al momento della concessione di un finanziamento e, a garanzia di quest’ultimo, il trasferimento di un immobile sospensivamente condizionato al mancato pagamento delle rate del prestito concesso (art. 2); modifiche alla legge fallimentare (art 6); l’istituzione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi (art. 3) e altre ancora.

Come si intuisce dal titolo dal decreto stesso, all’art. 4, vengono previste importanti modifiche alle norne del codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata. Tuttavia, anche se astrattamente in vigore, talune modifiche codicistiche apportate dal decreto, non sono di immediata applicazione.

Scaricando l’allegata tabella da qui, è possibile verificare quali norme in materia di esecuzione forzata sono state modificate e quando esse entreranno in vigore.

Ricordiamo, inoltre, che, sempre in materia di esecuzione forzata, è stato introdotto un ulteriore adempimento per il professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari nominato ai sensi dell’art. 591-bis, consistente nella trasmissione di un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte a decorre dalla vendita dell’immobile.

Il nuovo art. 16-bis, comma 9-sexies, del DL 179/2012, modificato ad opera dell’art. 4, comma 2, DL 59/2016 prevede infatti che:

Il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita’ svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attivita’ svolte. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita’ svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.

Trattandosi di un decreto legge, le nuove disposizioni, ancorché già in vigore, potranno considerarsi definitivamente vigenti solo una volta che il decreto verrà convertito nei termni di legge.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del D.L. 59/2016
Scarica la tabella con le modifiche apportate al codice di procedura civile
Scarica il testo del D.L. 179/2012

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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