Contributo unificato e procedure concorsuali: i chiarimenti del Ministero Circolare del Ministero della Giustizia del 01/04/2016


Con la circolare del 01/04/2016 il Ministero della Giustizia ha affrontato la questione del contributo unificato da versarsi nell’ambito delle procedure concorsuali e soprattutto delle fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare e per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali.

Ciò in quanto, si legge nella circolare in questione, non vi era uniformità nell’applicare la normativa in materia di spese di giustizia nei vari uffici giudiziari per quanto riguarda i processi inerenti le procedure concorsuali, quali ad esempio opposizioni allo stato passivo etc. Di qui, dunque, la necessità di emanare una circolare per far chiarezza sul punto.

Dopo aver analizzato le disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002) il Ministero giunge alle seguenti conclusioni:

Nell’attuale contesto normativo, dunque, gli uffici giudiziari dovranno attenersi, nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi cd. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare, ai seguenti criteri:

  • per la procedura fallimentare, ovverosia per “la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura”, dovrà essere versato il contributo fisso di euro 851,00 (art. 13, comma 5, del d.P.R. n. 115 del 2002);
  • per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali, come pure per le fasi “endoprocessuali” della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato art. 13, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’art. 14, d.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata.

Di conseguenza, ad eccezione della procedura fallimentare, per la quale è previsto un contributo specifico ed, in merito alla quale, a dire il vero, non vi erano rilevanti dubbi interpretativi, spetterà all’avvocato, una volta individuata la domanda proposta e il tipo di procedimento instaurato, indicare il valore della causa e pagare il relativo contributo unificato in base alle tabelle vigenti. Con ciò sembrerebbe desumersi che, per quanto riguarda la fase di opposizione allo stato passivo, costituendo essa una fase eventuale e autonoma rispetto all procedura fallimentare, si dovrà pagare un contributo unificato autonomo corrispondente al valore della somma oggetto di accertamento e indicata dall’avvocato nell’atto introduttivo.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del DPR 115/2002
Leggi la circolare del Ministero della GIustizia del 01/04/2016

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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