Canone Rai in bolletta: il Ministero chiarisce niente canone per pc smartphone e tablet Possibile presentare le dichiarazione per esenzione fino al 16/05/2016


Nel nostro predecente articolo del 31 marzo scorso avevamo segnalato la possibilità di evitare il pagamento del canone Rai per l’anno 2016, il cui addebito, si ricorderà, avverrà direttamente nella bolletta per la fornitura dell’energia elettrica a partire da luglio prossimo, attraverso le indicazioni ed i modelli approvati dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 24/03/2016. Nelle ipotesi previste e, inviando le dovute dichiarazioni entro il 10 maggio, si poteva così evitare l’addebito in bolletta del canone Rai.

Tuttavia, l’Agenzia ha reso noto di aver posticipato il suddetto termine al 16 maggio e di aver conseguentemente modificato, con il provvedimento del 21/04/2016, i modelli di dichiarazione sostitutiva e le relative istruzioni per la compilazione.

Tale modifica, peraltro, si è resa necessaria, anche in seguito alla pubblicazione della nota esplicativa n. 28019 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha chiarito la definizione di apparecchio televisivo, sbaragliando definitivamente il campo da dubbi che si erano diffusi circa il possesso di quali dispositivi fosse idoneo a far scattare l’obbligo di pagamento del canone Rai.

L’art. 1 del RDL 246/1938 stabilisce infatti che

Chiunque detenga uno o piu’ apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e’ obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
Lo stato della tecnologia risulta, oggi, assai diverso da quello che era, anche solo immaginabile, nel 1938 e, per tale ragione, il Ministero ha fornito i dovuti chiarimenti in merito alla “caratteristiche tecniche”  che deve possedere un apparecchio tecnico televisivo ai fini della normativa in questione.

Secondo la citata nota, infatti, costituisce apparecchio televisivo, ai sensi del RDL 246/1938

un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.

Di conseguenza, si legge ancora nella nota, NON costituiscono apparecchi televisivi e, dunque, il relativo possesso non è presupposto per il pagamento del canone, «computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare».

Documenti & Materiali

Scarica il testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/04/2016
Scarica il modello per rendere la dichiarazione
Scarica il testo delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione
Leggi il testo della nota esplicativa n. 28019 del Ministero dello Sviluppo Economico del 20/04/2016
Scarica il testo del Regio Decreto-Legge 21/02/1938 n. 246

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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