Decreto lavoro: la circolare interpretativa del ministero del lavoro/2 Il contratto di somministrazione di lavoro


Nel post del 05 agosto 2014, Vi avevamo segnalato la Circolare n. 18/2014 emanata dal ministero del lavoro e delle politiche sociali a chiarimento su alcuni risvolti applicativi del decreto lavoro (D.L. 34/2014) dopo la sua conversione in legge con modifiche ed, indi, avevamo esaminato i principali orientamenti interpretativi sul contratto di lavoro a termine.

Vediamo ora le indicazioni applicative in relazione agli altri rapporti contrattuali la cui disciplina è stata rivista nel decreto lavoro di recente pubblicazione, partendo dal contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato

Come si ricorderà, il decreto lavoro era intervenuto in maniera sostanziale a modificare la disciplina anche del contratto di somministrazione di lavoro a termine, introducendo in prima istanza un nuovo regime di a-causalità anche per tali rapporti.

Ovverosia, il decreto lavoro aveva espressamente abrogato la norma che richiedeva l’indicazione nel contratto delle «specifiche ragioni tecniche, organizzative, produttive e sostitutive» che avevano legittimato la relativa assunzione del lavoratore a termine.

Il decreto lavoro aveva, poi, lasciato inalterata la delega alla contrattazione collettiva stipulata da sindacati comparativamente più rappresentativi di prevedere, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato, non trovando applicazione per tale tipo di rapporto la limitazione legale del 20% di cui all’art. 1 D.LGS.368/2001come modificato decreto lavoro (D.L. 34/2014).

Sotto tale profilo, la circolare chiarisce che il limite del 20% non trova applicazione neppure per i contratti a tempo determinato stipulati all’interno della stessa agenzia di somministrazione nell’ambito della propria attività.

Tale soluzione – sempre stando alla circolare – è perfettamente conciliabile con l’art. 22, comma 2, D.LGS. 276/2003, norma che richiama la disciplina di cui al D.LGS.368/2001 e ciò in quanto tale rinvio è comunque sottoposto al vaglio di “compatibilità” rispetto alla disciplina richiamante.

Una diversa soluzione, peraltro, non sarebbe neppure compatibile con la natura dell’attività svolta dalle agenzie di somministrazione e con quanto, da ultimo, statuito dalla stessa Corte di Giustizia UE nella sentenza 11 aprile 2013, n. C-290/12 laddove evidenzia la necessità di operare un distinguo tra i due istituti – contratto a tempo determinato e somministrazione – di modo che i limiti del primo non si estendano al secondo.

Documenti & materiali

Scarica il testo del decreto lavoro (D.L. 34/2014) e della sua conversione in legge
Scarica il testo del D.LGS. 276/2003
Scarica il testo del D.LGS. 368/2001
Leggi il testo della Circolare n. 18/2014 emanata dal ministero del lavoro e delle politiche sociali
Leggi il testo della  sentenza 11 aprile 2013, n. C-290/12 della Corte di Giustizia UE

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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