Decreto lavoro: la circolare interpretativa del ministero del lavoro/3 Il contratto di apprendistato


Continuiamo e concludiamo, con il presente articolo, l’esame delle indicazioni interpretative contenute nella Circolare n. 18/2014 del 30 luglio 2014 del ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle novità introdotte dal decreto lavoro (D.L. 34/2014 convertito con modificazioni in L. 78/2014).

Dopo aver visto i chiarimenti in ordine ad alcune criticità sui risvolti applicativi riscontrati dal personale ispettivo in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, analizziamo, da ultimo, il contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato

Dopo la vigenza della disciplina del decreto lavoro, avevamo già approfondito (in un post dedicato al tema) le novità più significative apportate dalla misura legislativa d’urgenza in parola all’istituto dell’apprendistato.

I principali chiarimenti della circolare in commento interessano essenzialmente i seguenti aspetti:

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE: viene precisato che la forma scritta «sintetica», rimasta nella nuova disciplina solo per il Piano Formativo Individuale, e stipulabile anche attraverso «moduli o formulari» potrà limitarsi ad indicare

esclusivamente la formazione alla acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche e sul rispetto dei suoi contenuti […] andrà a concentrarsi l’attività di vigilanza

CLAUSOLE DI STABILIZZAZIONE: in sede di conversione del decreto era stata inserita una disposizione al testo unico sull’apprendistato (art. 2, comma 3-bis, D.LGS.167/2011) che prevede, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, che «l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro» e, ciò, ferma restando la possibilità per le parti sociali di individuare limiti diversi. Secondo l’interpretazione del ministero, tale disposizione in realtà costituisce una limitazione alla delega in questione, potendo, così, le parti sociali modificare il regime legale prevedendo forme di stabilizzazione diverse unicamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e la cui violazione comporterà la trasformazione dell’apprendistato in contratti di lavoro a tempo indeterminato. Diversamente, l’effetto “trasformativo” non si avrà in caso di violazioni di limitazioni eventualmente introdotte dalle parti sociali per le imprese che occupano sino a 49 dipendenti.

ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E DI MESTIERE: quanto, infine, a tale tipologia contrattuale, la circolare ricorda che l’individuazione del termine obbligatorio di 45 giorni dalla instaurazione del rapporto di lavoro, per la comunicazione, a carico delle regioni e delle province autonome, al datore di lavoro delle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, trova la propria ratio nella volontà del legislatore di “alleggerire” la responsabilità datoriale in caso di inadempimento degli obblighi formativi, responsabilizzando di converso regioni e province autonome. La conseguenza obbligata è che il personale ispettivo dovrà, pertanto, astenersi dall’applicare, ai datori di lavoro che non abbiano ricevuto la suddetta comunicazione, la sanzione prevista per l’omessa formazione trasversale.

Documenti & materiali

Scarica il testo del decreto lavoro (D.L. 34/2014) e della sua conversione in legge
Testo Unico sull’apprendistato (D.LGS.167/2011)
Leggi il testo della Circolare n. 18/2014 emanata dal ministero del lavoro e delle politiche sociali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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