Certificati anagrafici ad uso giudiziario esenti da bollo Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/E del 18/04/2016


Certificati anagrafici richiesti dall’avvocato esenti dall’imposta di bollo di € 16,00. Ciò è quanto ha recentemente indicato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 24/E del 18/04/2016.

In seguito ad un interpello da parte del Ministero dell’Interno veniva richiesto all’Agenzia delle Entrate parere in merito all’assoggettabilità o meno all’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli avvocati.

Il parere dell’Agenzia

Esaminando la questione l’Agenzia giunge alla conclusione sopra riportata attraverso i seguenti passaggi.

In primo luogo viene indicato che ai sensi dell DPR 642/1972, sono soggetti all’imposta di bollo nella misura (oggi) di € 16,00 per foglio tutti gli «atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta», ad eccezione dei certificati estratti dai registi dello Stato civile, i quali sono, invece, esenti dall’imposta.

I certificati di residenza ed il certificato di stato di famiglia non rientrando tra le certificazioni che posso essere tratte dai registri di Stato civile, sono, dunque, in linea generale – si legge nella risoluzione – soggetti all’imposta di bollo nella misura sopra riferita.

Tuttavia, i predetti certificati possono essere rilasciati anche senza l’assolvimento dell’imposta di bollo qualora siano destinati agli usi previsti nella tabella all. B al DPR 642/1972 (ad esempio, uso penale, diritti elettorali, tutela incapaci, controversie in materia di lavoro, etc.). Dunque, qualora si richieda un certificato anagrafico in ragione di un utilizzo non rientrante tra le specifiche cause di esonero previste dalla tabella o altrove (ad es. procedimenti di separazione e divorzio), si dovrà pagare la dovuta imposta di bollo.

E ciò vale anche nel caso in cui tali documenti ineriscano un procedimento giudiziario, naturalmente diverso da quelli specificamente indicati?

Sul punto, nella risoluzione l’Agenzia rileva che in seguito all’introduzione del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali, in seno all’entrata in vigore del DPR 115/2002 – Testo unico sulle spese di giustizia – «l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato». E, come previsto dall’art. 18 del citato DPR sono parimenti esclusi dall’esenzione anche tutti gli atti e provvedimenti processuali “antecedenti, necessari o funzionali” al processo.

Ma cosa si intende per atti antecedenti, necessari o funzionali?

Con la circolare n. 70 del 14/08/2002 l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito i propri chiarimenti sul punto, stabilendo che possono essere ritenuti

  • ‘antecedenti’ a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l’antecedenza, però, non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto, piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessarietà con il procedimento giurisdizionale;
  • necessari’: gli atti e provvedimenti indispensabili (conditio sine qua non) per l’esistenza di quelli strettamente procedimentali, anche se non hanno la stessa natura di quest’ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);
  • funzionali’: gli atti e provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o provvedimento del procedimento giurisd izionale, ovvero, più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teleologico).

A ciò si deve poi aggiungere che «ai fini dell’ esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale».

Su tali basi, dunque, anche i certifcati anagrafici, che possano considerarsi antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale nel senso sopra citato, potranno essere ritenuti esenti dall’imposta di bollo.

A conclusione del proprio parere l’Agenzia precisa che:

anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.

Tuttavia al fine di beneficiare dell’esenzione nel certificato andrà indicata la norma che prevede l’esenzione o l’uso cui esso è destinato.

Documenti & Materiali

Scarica il testo della risoluzione n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 18/04/2016
Scarica il testo del DPR 115/2002
Scarica il testo del DPR 642/1972
Scarica il testo della circolare n.70 dell’Agenzia delle Entrate del 14/08/2002

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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