Canoni di locazione: torna il pagamento in contanti


Nel nostro precedente articolo dell’08/01/2014 avevamo segnalato un’importante novità introdotta dalla legge di stabilità 2014 in materia di locazioni immobiliari ad uso abitativo.
In seguito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni e, cioè a partire dal 1 gennaio 2014, è, infatti, scattato il divieto di corrispondere i canoni di locazione in denaro contante a prescindere da quale sia l’importo del canone stesso.
Tuttavia, proprio in questi giorni il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito i necessari chiarimenti sulla questione con una nota che ha di fatto arginato, in via interpretativa, il divieto appena entrato in vigore.

Il divieto di pagamento in contanti previsto nella legge di stabilità 2014

La nuova disciplina, così come introdotta dalla legge di stabilità 2014, aveva da subito suscitato dubbi e perplessità tanto in ordine all’effettivo raggiungimento degli scopi da essa perseguiti – lotta all’evasione – quanto e, soprattutto, in riferimento alle concrete modalità operative scelte dal legislatore.
Sotto il primo profilo si evidenzia che i contratti di locazione immobiliare sono per legge soggetti a registrazione e, dunque, l’ammontare del canone dedotto in contratto viene per l’effetto comunicato all’Agenzia delle Entrate dalla sua effettiva insorgenza. Pertanto, la corresponsione del canone attraverso forme cd. tracciabili di pagamento non potrà che avere ad oggetto la stessa somma indicata nel contratto registrato, vanificando di fatto la portata della disposizione e, forse, indirizzando le parti verso altri tipi contrattuali privi di obblighi in tal senso.

In secondo luogo si rileva che il divieto riguarda in generale tutti i pagamenti a titolo di canoni di locazione di unità abitative, a prescindere dall’ammontare degli stessi. Ciò appare, se non in contrasto, quantomeno non in linea rispetto alle normative in materia di tracciabilità dei pagamenti e di antiriciclaggio, le quali, invece, prevedono che solo al superamento delle soglia minima di riferimento (oggi pari ad euro mille), scattano i divieti dell’uso del denaro contante e le correlative sanzioni in caso di violazioni dell’obbligo.
Peraltro, la nuova disposizione prevista nella legge di stabilità 2014 è stata inserita all’interno del decreto salva Italia, il quale aveva a sua volta ridotto ad euro mille il limite per la tracciabilità dei pagamenti e dell’uso del contante.
Da ultimo si rileva che, oltre alle difficoltà tecnico-operative che la nuova disposizione avrebbe potuto creare (si pensi a quei contesti ove vi è poca dimestichezza con le forme di pagamento diverse dal denaro contante) si poneva il problema delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza del divieto: cioè a dire se in mancanza di pagamenti cd. tracciabili potevano applicarsi anche alla fattispecie le sanzioni previste dalla normativa sull’antiriciclaggio (che variano ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 231/07 dall’1 al 40% dell’importo trasferito con un minimo di tremila euro).

I chiarimenti del Dipartimento del Tesoro

Con la nota del 05/02/2014 il Dipartimento del Tesoro, dietro richieste pervenute su indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito i primi chiarimenti interpretativi in merito alla modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative così come modificate dalla legge di stabilità.

Preliminarmente il Ministero ha precisato che «ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato decreto», che è pari o superiore ad euro mille, con ciò di fatto, limitando la portata del divieto e sanando la situazione di quei soggetti che ancora non si fossero adeguati al nuovo obbligo.
Chiarito ciò, il Ministero ha comunque stabilito che la finalità perseguita dalla nuova disciplina di conservare traccia della transazione finanziaria tra locatore e conduttore –  che, dunque, può avvenire anche in contanti e senza incorrere in alcuna sanzione, purchè al di sotto della soglia minima di euro mille – può essere soddisfatta «fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione».

Cari locatori munitevi, dunque, di carta e penna e rilasciate quietanza…

 Documenti & materiali

 Scarica il testo della legge di stabilità 2014 (l. 147/2013) pubblicata in GU
Scarica il testo coordinato del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 cd. manovra salva Italia
Scarica il testo del d.lgs. 231/07
Scarica il testo della nota del Dipartimento del Tesoro

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Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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