Avvocato specialista: l’ANF impugna il regolamento

L’Associazione Nazionale Forense impugna avanti il TAR Lazio il regolamento n. 144/2015 del Ministero della Giustizia del 12 agosto scorso (pubblicato in GU il 15/09/2015)  per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Lo ha annunciato il segretario generale dell’ANF Luigi Pansini in occasione del Consiglio Nazionale tenutosi a Rimini nelle giornate del 26 e 27 settembre 2015

Come si ricorderà, il decreto in questione prevede 18 (diciotto) aree di specializzazione – la maggior parte delle quali è riconducibile alla materia civile, essendo infatti previsto un solo tipo di specializzazione per l’avvocato penalista e per l’avvocato amministrativista – di cui soltanto 2 (due) possono essere ottenute e mantenute contemporaneamente da ogni singolo professionista. Per il conseguimento del titolo di avvocato specialista occorre frequentare appositi corsi di specializzazione o dimostrare la comprovata esperienza nella materia (gestione di almeno 15 (quindici) affari l’anno). Inoltre, anche per il mantenimento del titolo sono previsti corsi di aggiornamento o comunque la periodica (ogni tre anni) documentazione dell’attività pratica in concreto esercitata.

Già dalla lettura della sintesi del contenuto del decreto emergono a prima vista diversi aspetti critici riguardati le scelte adottate dal Ministero. In particolare risulta palesemente iniquo prevedere un solo tipo di specializzazione per l’avvocato penalista e ben 16 (sedici) – escludendo amministrativo – per l’avvocato civilista. Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che il singolo professionista può conseguire il titolo di specialista per sole due aree di specializzazione. E proprio tale ultimo aspetto è stato annoverato dal segretario dell’Anf quale ulteriore profilo di illegittimità del decreto ministeriale a sostegno della manifestata intenzione di impugnare il provvedimento in questione.

Secondo il segretario ANF, inoltre, il regolamento si appalesa illegittimo in quanto:
la specializzazione non può essere ottenuta a seguito di un percorso esclusivamente teorico e culturale, ed è palese è la diversità di trattamento ed il disvalore dell’effettiva esperienza professionale, anche con riferimento al mantenimento del titolo di specialista, rispetto all’attività di frequenza di corsi normativi. Al contempo, la valutazione della “qualità” degli incarichi ai fini della comprovata esperienza non è ancorata ad alcun criterio oggettivo ma rimessa ad un apprezzamento ingiustificatamente discrezionale. Nel settore dell’esecuzione forzata, la qualità ed il numero degli incarichi rende di fatto generica l’individuazione del settore di specializzazione e paradossali il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista, dovendo l’avvocato escludere, per dimostrare la comprovata esperienza, gli incarichi aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche e che necessitano un’analoga attività difensiva

Conclude il segretario rilevando, altresì, come si sia perso del tempo prezioso dal momento che le criticità sopra evidenziate erano state oggetto di due mozioni rivolte al Ministero, rimaste, evidentemente, “lettera morta” ed il cui accoglimento avrebbe di certo – prosegue il segretario – evitato di procedere in sede giudiziale.

Spetterà ora al Tar decidere se sarà tutto da rifare…

Ricordiamo, frattanto, che Tar permettendo, il decreto entrerà in vigore il prossimo 14 novembre.

Documenti & Materiali

Scarica il testo del decreto n. 144/2015

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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