Avvocati stabiliti. Bologna definisce limiti precisi per l’iscrizione all’albo


L’avvocato “stabilito” in che termini e con quali modalità può esercitare la professione forense in Italia?

A chiarirlo, per ciò che concerne il proprio ambito territoriale, è l’ordine degli avvocati di Bologna, che, con la Circolare n. 70 del 28/09/2015, delimita i termini dell’annosa questione a fronte delle richieste di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti che ogni anno sembrano aumentare a dismisura.

Prima di precisare i limiti entro i quali è consentito l’esercizio della professione per tali soggetti, occorre premettere che la legge professionale (L. 247/2012) consente, alle condizioni che vedremo, l’esercizio della professione forense in Italia da parte di chi, cittadino comunitario, abbia conseguito il titolo in uno dei paesi della comunità europea.

Tale possibilità è espressione dei principi comunitari di libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, sanciti dal TUE (Trattato dell’Unione Europea) e dalla direttiva 98/5/CE recepita in Italia con D.LGS. 02/02/2001, n. 6; trattasi di principi base del sistema comunitario, che, tuttavia, specie negli ultimi anni, hanno avuto un’applicazione distorta e, in certi casi, elusiva della disciplina in tema di iscrizione agli albi professionali.

Infatti, la disposizione in parola intende tutelare, in particolare, i cittadini degli stati membri dell’unione europea che abbiamo conseguito la laurea in giurisprudenza nel proprio paese d’origine (in molti dei quali non è previsto il successivo esame statale di abilitazione all’esercizio della professione) e intendano poi svolgere la professione in maniera prevalente in  un altro stato membro.

Senonché, negli ultimi anni, ha preso piede una certa pratica che consiste nel fatto che, come riporta la Circolare in commento

molti laureati in giurisprudenza italiani, grazie a percorsi integrativi agevoltati, hanno ottenuto in Spagna e in Romania l’omologazione della propria laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo o rumeno, per poi fare rientro in Italia e chiedere l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti (il 92% degli iscritti nelle sezioni speciali degli avvocati stabiliti degli Albi dell’Ordine Forense è di nazionalità italiana e tra questi l’83% ha conseguito il titolo in Spagna, il 4% in Romania: dati di Rassegna Forense, n. 3-4/2014, p. 793).

E’ per tale ragione che molti Ordini forensi non consentono l’iscrizione nelle ridette sezioni speciali o, comunque, sottopongono tale iscrizione a precisi limiti.

E’ appunto il caso dell’Ordine degli avvocati di Bologna che, sulla scia di quanto indicato dal CNF, ha posto precisi limiti entro i quali è consentita l’iscrizione nella sezione speciale degli “avvocati stabiliti”, tra cui, in particolare:

  • non è consentita in alcun modo la spendita del titolo di “avvocato” in Italia, neppure in forma abbreviata (es. “avv.”), ma è utilizzabile esclusivamente quello conseguito nel paese europeo di origine: es. “agobado” per la Spagna e “avocat” per la Romania;
  • la qualifica di avvocato stabilito deve, inoltre, essere indicata chiaramente: ad es. non è consentito l’utilizzo delle abbreviazioni “stab.” o l’utilizzo della sola lettera “S”, trattandosi di segni che la collettività non è in grado di interpretare;
  • per ciò che concerne l’attività giudiziale, l‘avvocato stabilito «deve agire di intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori». L’ordine di Bologna precisa, in particolare, che tale intesa – che, deve risultare da una scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito – deve comunque essere fornita per ogni singola procedura.

Documenti & materiali

Scarica la Circolare n. 70 del 28/09/2015 dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

Scarica il testo della legge professionale forense (L. 247/2012)

Scarica il testo del D.LGS. 02/02/2001, n. 6

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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