Avviso e cartella annullati se il Fisco non risponde dopo 220 giorni


Ciò è quanto è stato recentemente statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 5667 del 23/06/2015 sulla base di una norma contenuta nella legge di stabilità 2013 (L. 228/2012).

Ma di cosa si tratta?

Il caso

Equitalia Nord spa notificava al contribuente X la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione al mancato pagamento di due avvisi di accertamento precedentemente notificati.

Il contribuente impugnava avanti la commissione tributaria provinciale di Milano la suddetta comunicazione adducendo, tra l’altro, di aver presentato in relazione alla detta comunicazione un’istanza di annullamento ai sensi dell’art. 1, commi 537 e ss. della legge 228/2012 – legge di stabilità 2013 – al fine dimostrare la non debenza delle somme iscritte a ruolo nei propri confronti.

La Commissione Tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso del contribuente e ha statuito che

gli atti emessi dall’ufficio risultano illegittimi per la mancata risposta dell’Agenzia delle entrate alle istanze di annullamento proposte dal ricorrente. […] Secondo questo Giudice gli atti sono da annullare in quanto l’ufficio non ha risposto entro 220 giorni.

Nel dispositivo della sentenza in questione la Commissione Tributaria ha provveduto ad annullare gli atti emessi dall’ufficio senza scendere nel merito della controversia, limitandosi ad accertare la mancata risposta da parte del Fisco, nel termine prescritto, alle istanze presentate dal contribuente secondo quanto previsto dall’art. 1 commi 537 e ss. della legge di stabilità, compensando le spese di lite «tenuto conto della peculiarità del caso».

In effetti il caso è abbastanza singolare: in che cosa consistono le istanze di annullamento presentate dal contribuente? Quali requisiti devono possedere per ottenere l’effetto estintivo del debito tributario secondo lo schema silenzio-assenso?

Per rispondere a tali ed altri interrogativi occorre analizzare le citate norme contenute nella legge di stabilità.

Istanza di annullamento ex art. 1 commi 537 e ss. L. 228/2012

Forma, contenuto ed effetti – ART. 1 COMMA 537 e 538

In caso di ricezione di un atto della riscossione (primo atto utile o atto della procedura cautelare o esecutiva) da parte del concessionario della riscossione, il contribuente, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica, presenta al concessionario una dichiarazione in seno alla quale documenta che le somme allo stesso richieste non sono dovute e che gli atti emessi dall’ente creditore o la cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede sono in sostanza illegittimi. La presentazione dell’istanza ha come effetto l’immediata sospensione, da parte del concessionario della riscossione, di ogni ulteriore iniziativa finalizzata al recupero delle somme iscritte a ruolo.

Tuttavia, al fine suddetto, non è sufficiente – come facilmente immaginabile – una dichiarazione pura e semplice, ma è necessario indicare e documentare nell’istanza in questione che, come testualmente prevede il comma 538, gli atti emessi dall’ente creditore o la cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Procedimento – art. 1, comma 539

Una volta presentata l’istanza, anche attraverso canali telematici, il concessionario della riscossione entro i successivi 10 (dieci) giorni trasmette la dichiarazione ricevuta dal contribuente all’ente creditore al fine di verificare la bontà e la veridicità di quanto sostenuto dal contribuente stesso. Decorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni, l’ente creditore comunica al contribuente (a mezzo raccomandata a/r o pec, in caso di soggetto obbligato al possesso di recapito telematico) la correttezza di quanto dichiarato e della documentazione prodotta – informando al contempo il concessionario della riscossione e trasmettendo a quest’ultimo l’eventuale provvedimento di sospensione o sgravio – o, in caso contrario, l’inidoneità della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione, dandone contestualmente notizia al concessionario della riscossione affinché proceda al recupero delle somme iscritte a ruolo.

Effetti e conseguenze art. 1, commi 540 e 541

La risposta dell’ente creditore (sia essa favorevole o meno nei confronti del debitore) deve pervenire al contribuente entro il termine di 220 (duecentoventi) giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione del debitore. Decorso tale termine, se l’ente creditore non ha fornito alcuna risposta, viene accettato il contenuto dell’istanza presentata dal debitore e gli atti di imposizione di cui quest’ultimo ha lamentato l’illegittimità sono annullati di diritto, con conseguente discarico dai rispettivi ruoli.

Tuttavia occorre prestare attenzione al contenuto della dichiarazione: infatti, in caso di produzione di documentazione falsa, il contribuente è soggetto alla sanzione amministrativa calcolata in misura percentuale rispetto alle somme richieste (dal 100 al 200%), ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

Analogie e differenze con altre fattispecie

Il nuovo istituto introduce una particolare ipotesi del ricorso in autotutela del contribuente nei confronti del Fisco, istituto attraverso il quale si richiede che il Fisco annulli il proprio atto impositivo senza preventivamente attendere un provvedimento in tal senso da parte del Giudice. La facoltà inserita dalla legge di stabilità 2013 si affianca, infatti, all’ordinario potere del contribuente di impugnare avanti la competente Commissione tributaria l’atto notificato ritenuto illegittimo. Rispetto al ricorso in autotutela ordinario ed al ricorso in via giurisdizionale vi sono però significative differenze per quanto riguarda termini, modalità di presentazione ed effetti. Vediamoli in sintesi:

  • L’ordinaria richiesta del contribuente di esercizio dell’autotutela di cui al D.L. 564/94 (e succ. mod. e int.) non è soggetta ad alcun termine decadenziale ed in linea di massima può riguardare qualsiasi atto. Può infatti essere presentata anche in pendenza di ricorso giudiziale o scaduti i termini per la proposizione di quest’ultimo. Non sono previste particolari formalità per la presentazione della relativa domanda. Inoltre, il mancato esercizio dell’autotutela da parte del Fisco non comporta conseguenze di rilievo se non la conferma dell’atto emanato.
  • Il ricorso in via giurisdizionale, come previsto dal D.LGS 546/92, va presentato, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica dell’atto che si intende impugnare. Gli atti impugnabili sono solo quelli di cui la legge ne prevede autonoma impugnabilità (avviso di accertamento, cartella esattoriale etc.). Il ricorso, infine, va proposto secondo le modalità tassativamente indicate dalla legge (notifica secondo le norme del codice di procedura civile, consegna diretta, spedizione plico raccomandato senza busta). All’esito del processo, la sentenza definitiva di accoglimento o rigetto del ricorso segnerà le sorti dell’atto impugnato (annullamento nel primo caso, conferma nel secondo).

L’istanza di annullamento ex art. 1, commi 537 e ss., L. 228/2012 deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla notifica dell’atto. (La norma non stabilisce espressamente gli effetti di una proposizione tardiva, ma dal tenore letterale della stessa pare desumersi la tassatività del termine). Il suddetto termine decorre in parallelo con il più breve termine (60 giorni) per proporre ricorso giurisdizionale avanti la competente Commissione Tributaria (nel caso della sentenza in commento, il contribuente oltre ad aver presentato l’istanza di annullamento, aveva in effetti contestualmente e, non a torto, prudenzialmente proposto ricorso in sede giurisdizionale).
L’istanza, inoltre, può essere presentata solo una volta che il contribuente abbia ricevuto la notifica del primo atto della riscossione e deve essere indirizzata all’agente della riscossione, non all’ente creditore. Il mancato rispetto da parte del Fisco della procedura prevista dalla legge – nessuna risposta inviata nel termine di 220 (duecentoventi) giorni – ha come effetto l’accettazione delle dichiarazioni indicate dal contribuente e l’annullamento degli atti di cui quest’ultimo ha lamentato l’illegittimità.

Conclusioni

In sostanza pare, infine, che l’istanza di annullamento recentemente introdotta dalla legge di stabilità 2013 sia stata inserita per colmare un deficit informativo intercorrente tra agente della riscossione ed ente creditore, al fine di evitare che si proceda inutilmente ed illegittimamente nei confronti di un soggetto non più obbligato. Infatti, come riferito, la dichiarazione in questione può essere presentata solo successivamente alla notifica di un atto da parte dell’agente della riscossione (e non di un avviso di accertamento) per motivi riguardanti circostanze estranee alla sfera di operatività del concessionario della riscossione (sospensione giudiziale, sentenza favorevole etc.) e di competenza dell’ente creditore (provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa etc.).

In conclusione, tornando al caso concreto, non ci si può esimere dal rilevare come per ottenere l’effetto estintivo previsto dalla norma il contribuente abbia comunque dovuto far ricorso al Giudice. Chissà se tale sentenza determinerà una accelerazione da parte del Fisco nella gestione delle risposte da inviare ai contribuenti…

Documenti & Materiali

Scarica la sentenza n. 5667 del 23/06/2015 CTP Milano
Scarica la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013)
Scarica il D.L. 564/94
Scarica il D.LGS 546/92

Print Friendly, PDF & Email

Author: Avv. Claudia Gianotti

Avvocato, nata a Pesaro il 08 settembre 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2011. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione fiscale di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.