La decorrenza dell’assegno di mantenimento

Da quando debba decorrere l’assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge, è spesso una questione su cui le parti coinvolte si trovano a discutere.

Ci si chiede, ad esempio, se debba decorrere dalla domanda; oppure dall’ordinanza presidenziale ex art. 708 C.P.C. con cui, appunto, il Presidente emette i provvedimenti provvisori ed urgenti, tra cui la quantificazione e la debenza dell’assegno di mantenimento; oppure, ancora, dalla sentenza (o, il che è lo stesso, dal decreto di omologazione, nel caso di separazione consensuale).

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la pronuncia depositata il 19/02/2015, n.3348  è tornata a chiarire il punto, affermando non solo che l’assegno di mantenimento per i figli, debba decorrere dalla domanda, ma addirittura che questo principio vale anche qualora la domanda, appunto, non sia stata avanzata con la proposizione del ricorso, ma solo in un momento successivo.

Chiariamo. Il caso oggetto della pronuncia che qui si segnala, è quello in cui – per quanto si comprende nel testo della pronuncia – in sede di appello, ed anzi, addirittura in occasione del deposito di comparsa conclusionale in appello, una parte formula nei confronti dell’altra, domanda di adeguamento dell’assegno di mantenimento per i figli, e la Corte d’appello (di Salerno) non solo la accoglie, ma fa retroagire gli effetti di quello al momento del deposito del ricorso introduttivo del primo grado.

Ebbene, impugnata questa sentenza ovviamente dal genitore obbligato al mantenimento, la Corte di Cassazione rigetta l’impugnazione e conferma quanto disposto dalla Corte d’appello.

Precisamente la VI Sezione della Cassazione afferma:

Rilevato in particolare:

– che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza dell’assegno in favore dei figli va fatta risalire di regola alla data della domanda, prescindendo l’obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio [ex multis 21087 del 2004; 10119 del 2006];

– che, in tale materia, poiché si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, e la proposizione in primo grado o in appello di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di “ius novorum” [Cass. 10119 del 2006];

– che, da quanto detto, discende la correttezza della decisione del giudice d’appello di rilevare l’ammissibilità della domanda della D.T. e di disporre che il nuovo importo dovesse valere dalla data della domanda introduttiva del giudizio.

Documenti & materiali 

Scarica il testo della pronuncia depositata il 19/02/2015, n.3348

Author: Avv. Daniela Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 20 agosto 1963. Iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 1992. Abilitata al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori dal 2004. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione famiglia di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833.

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