Fumare una sigaretta elettronica non giustifica automaticamente un licenziamento disciplinare Cass. Civ., sez. VI, 27/06/2018, n. 16965

«La condotta di sospensione della attività lavorativa, prevista come infrazione passibile di licenziamento disciplinare se reiterata dall’articolo 192 CCNL PUBBLICI ESERCIZI, consiste in una situazione transitoria di totale assenza della prestazione lavorativa (nella specie, in cui al lavoratore era stato contestato l’utilizzo di una sigaretta elettronica, la Corte ha ritenuto che il fumo della sigaretta elettronica non è in sé incompatibile con il contestuale svolgimento della prestazione lavorativa, in tutto o parzialmente)».

La vicenda nasce da una impugnativa di un licenziamento  disciplinare ritenuto illegittimo da parte del dipendente colpevole di aver fumato una sigaretta elettronica all’interno della mensa durante il turno di lavoro, aggravato dalla recidiva reiterata (i precedenti fatti contestati si riferivano, invece, all’uso del cellulare).

La domanda del lavoratore veniva accolta in primo e grado e confermata anche nel secondo grado di giudizio, ritenendo i giudici che vi fosse una sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione disciplinare (licenziamento) irrogata dal datore.

Quest’ultimo, infine, ricorreva in Cassazione denunziando la violazione e falsa applicazione delle norme del Ccnl Pubblici esercizi, nonché la violazione e falsa applicazione dell’arti.7 L. 20/05/1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e censurando la sentenza nella parte in cui riteneva non integrata la fattispecie di licenziamento per giusta causa prevista dall’articolo 192 capo V, lettera a) del CCNL nelle ipotesi di «recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell’articolo 138» punite con sanzione conservativa e consistenti, per quanto rilevante in causa, (anche) nella sospensione reiterata del lavoro senza giustificato motivo.

Il ricorrente deduceva, inoltre, che i precedenti disciplinari, ove non ritenuti rilevanti come recidiva specifica nella sospensione del lavoro, erano comunque valutabili sotto il profilo della recidiva generica, per il ripetersi delle condotte illecite in un arco temporale di appena quattro mesi.

La valutazione dei giudici di merito viene accolta anche dalla VI sezione della Cassazione civile, la quale con la pronuncia in commento, nel rigettare il ricorso di parte datoriale ha espressamente sancito che

 «il fumo della sigaretta elettronica non è in sé incompatibile con il contestuale svolgimento della prestazione lavorativa».

Di conseguenza, applicando questa prospettiva, secondo gli ermellini

«anche i precedenti disciplinari per l’uso del telefono cellulare non erano qualificabili in termini di sospensione dell’attività lavorativa».

Documenti&Materiali

Leggi la pronuncia di Cass. Civ., sez. VI, 27/06/2018, n. 16965

 

Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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