Pensione di reversibilità: spetta anche alla moglie separata con addebito Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza 02/02/2018, n. 2606


«Il diritto alla pensione di reversibilità spetta al coniuge senza alcuna distinzione tra separato o non separato (con o senza addebito). Ciò in quanto la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga concreto presupposto e condizione della tutela medesima».

In base all’ordinanza n. 2606/2018 emessa dalla Sezione Lavoro della Cassazione il 02/02/2018, anche al coniuge superstite a cui sia addebitata la separazione (in specie trattavasi della moglie) spetta la pensione di reversibilità a seguito del decesso del coniuge.

La Cassazione ribadisce un principio già fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità espressasi in precedenza sul tema.

La vicenda

Una vedova aveva presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in accoglimento del gravame proposto dall’Inps, le aveva negato il diritto a percepire la pensione di reversibilità del marito deceduto, in quanto coniuge separata con addebito per colpa.

Soggiungeva la Corte d’appello che il rigetto della domanda della vedova fosse determinato anche dal fatto che quest’ultima, allorché il marito era in vita, non godeva degli alimenti.

Con l’unico motivo di ricorso presentato, la signora ha denunziato la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L n. 903/1965, dell’art. 24 L. n. 153/1969, dell’art. 433 CC (in relazione all’art. 360 numero 3 CPC) atteso che, secondo la costante giurisprudenza ivi citata,

«la pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge in favore del quale il coniuge defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo il trattamento alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurato dalla pensione in titolarità del coniuge defunto».

La motivazione dell’ordinanza de qua

Il ricorso è fondato.

Secondo la Cassazione, la quale in plurime pronunce si era già espressa in tali termini (cfr., ad esempio, Cass. 19/03/2009 n. 6684, Cass. 25/02/2009 n. 4555, Cass. 16/10/2003, n. 15516) affermando che

«a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n.1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato»

tale pensione va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito.

Ciò in quanto tale coniuge deve essere equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o meno) in favore del quale opera la presunzione legale c.d. di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.

L’apertura della Cassazione, dopo la pronuncia di incostituzionalità sopra citata, è stata avvallata anche dal legislatore successivo che, nel riformare l’istituto della separazione personale (novellato art. 151 CC), ha individuato nell’istituto della pensione di reversibilità lo strumento destinato ad assicurare continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire al coniuge superstite, ancorché separato con addebito,  nell’ipotesi in cui quest’ultimo si fosse trovato in caso di bisogno.

Secondo la Cassazione, in definitiva, nella legge che disciplina il trattamento in questione

«la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima».

Alla luce dei sovra illustrati principi espressi dalla Cassazione, quest’ultima, pronunciando nel merito, ha dunque accolto la domanda a fruire della pensione di reversibilità presentata dalla vedova nei confronti dell’Inps.

Documenti&Materiali

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Author: Avv. Francesca Serretti Gattoni

Avvocato, nata a Pesaro il 24 febbraio 1982. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro dal 2010. Autrice e componente della redazione. Cura, in particolare, la sezione lavoro di Ragionando_weblog - ISSN 2464-8833

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